Trib. di Brescia e assegno alimentare per docenti sospesi: alla Consulta
Ancora un provvedimento di un Tribunale della Repubblica a sollevare la questione di legittimità costituzionale e a rimettere gli atti alla Consulta in materia di obbligo vaccinale anti Covid per il personale scolastico e diritto a percepire l’assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa, previsto in via generale per i pubblici dipendenti dall’art. 82 del DPR n. 3/1957 ed in particolare dall’art. 500 Decreto legislativo n. 297/94 (Testo unico del personale scolastico).
Come è noto l’articolo 4-ter co. 3 del D.L. n 44 del 2021, dispone che per il periodo di sospensione del personale scolastico senza vaccinazione “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato”.
il 22 marzo, la sezione Lavoro del Tribunale di Brescia, chiamata da alcuni insegnanti a pronunciarsi sulla legittimità o meno della loro esclusione anche dall’assegno alimentare sostenendo giustamente la natura discriminatoria della norma, a scioglimento di una riserva, ha recentemente stabilito che la locuzione “né altro compenso o emolumento comunque denominato” appare in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Sul contrasto con l’art. 2 Cost., la lesione della dignità della persona e il diritto al lavoro, il Giudice si è così espresso:
“l’art. 2 della Costituzione nel prevedere una particolare tutela dell’individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (tra cui rientrano i luoghi di lavoro) non sembra permettere l’adozione di misure che possano arrivare sino al punto di ledere la dignità della persona come può avvenire quando alla persona sia preclusa ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni primari della vita. (cfr. Corte Costituzionale 20 luglio 2021 n.137). E’ questo che si verifica nel caso in esame per tutti i docenti che non abbiano ritenuto di vaccinarsi essendo stata loro sottratta ogni possibilità di esercitare la propria attività lavorativa… In tal modo i docenti perdono ogni possibilità di far fronte alle esigenze basilari della vita non potendo fare affidamento su alcuna forma di sostegno economico per un periodo temporalmente rilevante”.
Sulla dignità della persona umana, continua l’ordinanza:
“Né tale lesione appare giustificata dalla finalità di “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nella erogazione delle prestazioni di cura e di assistenza” ex art. 4 co. 1 D.L. 44/2021 nell’ambito di una situazione emergenziale, in quanto le conseguenze che esso implica nella sfera del dipendente non vaccinato (via via irrigidite a seguito delle modifiche apportate dall’originaria formulazione) appaiono eccessivamente sproporzionate e sbilanciate nell’ottica della necessaria considerazione degli altri valori costituzionali coinvolti tra cui la dignità della persona umana”.
Sul diritto al lavoro, così afferma il giudice bresciano:
“Come noto il diritto al lavoro costituisce una delle principali prerogative dell’individuo su cui si radica l’ordinamento italiano che trova protezione nell’ambito dei principi fondamentali della Carta Costituzionale e che viene tutelato non solo in quanto strumento attraverso cui ciascuno può sviluppare la propria personalità (potendo così concorre al progresso materiale e spirituale della società), ma innanzitutto in quanto costituisce il mezzo per assicurare alla persona ed al rispettivo nucleo famigliare attraverso la giusta retribuzione il diritto fondamentale di vivere un’esistenza libera e dignitosa”.
Sul contrasto con l’art. 3 Cost., il Tribunale sottolinea che:
“la disposizione in esame si pone in contrasto anche con l’art. 3 della Costituzione in quanto, a fronte di una condotta non integrante illecito né disciplinare né penale e che riguarda una fattispecie introdotta in una fase emergenziale ed in un contesto del tutto eccezionale, nega ai docenti non vaccinati persino la corresponsione di quelle indennità, quale è l’assegno alimentare, generalmente riconosciute dall’ordinamento per sopperire alle esigenze alimentari del lavoratore sospeso anche laddove quest’ultimo sia coinvolto in procedimenti penali e disciplinari per fatti di oggettiva gravità posto che ciò genera un’ irragionevole disparità di trattamento nei confronti dei soggetti che hanno posto in essere condotte che, proprio per previsione legislativa, sono esenti da alcun tipo di rilievo”.
Qui di seguito l’ordinanza in commento
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