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TAR Lombardia: questione di legittimità dell’obbligo vaccinale in smart-working

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  • Avv. Giosue Marigliano
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  • febbraio 16, 2022

TAR Lombardia: questione di legittimità dell’obbligo vaccinale in smart-working

È del 9 febbraio, pubblicata il 14, l’ordinanza della Prima Sezione del TAR Lombardia che prospetta la questione di legittimità costituzionale in relazione all’obbligo vaccinale degli operatori sanitari.

Nello specifico, il TAR Lombardia, solleva la questione in riferimento all’art. 4, co. 4 D.L. 44/2021, convertito nella L. 76/2021, relativo alla  “immediata sospensione” degli operatori che hanno scelto di non farsi inoculare il siero sperimentale e alla “annotazione nel relativo Albo professionale“.

Il leggero solco che questo mese di febbraio ha cominciato a tracciare nel segno del ripristino del rispetto dei diritti previsti dalla Costituzione, cominciato con i tre decreti cautelari, quindi non definitivi, del 2 febbraio, che hanno sospeso l’efficacia dei provvedimenti privativi della retribuzione per alcuni dipendenti del Ministero della Giustizia non vaccinati (TAR Lazio, qui l’articolo) e proseguito con un altro decreto cautelare, del 14 febbraio, a poche ore dall’entrata in vigore di una delle norme più discriminatorie in Italia degli ultimi decenni, quella che obbliga ai lavoratori over 50 di munirsi del lasciapassare rafforzato per esercitare il loro diritto al lavoro, proprio quello (!) su cui è fondata la nostra Repubblica, e che ha sospeso l’efficacia dei 26 provvedimenti di sospensione dei militari dall’attività lavorativa, reintegrandoli in servizio e ripristinando la retribuzione (TAR Lazio, qui il commento), quel solco, dicevamo, sembra si stia allungando.

Una psicoterapeuta non vaccinata sospesa dall’albo degli psicologi alla quale, addirittura, era stato inibito anche di lavorare in smart-working, ha visto accogliere la sua domanda cautelare dalla Giustizia Amministrativa lombarda che ha ritenuto ricorrere sia il fumus boni juris che periculum in mora atteso che, come stabilito nell’ordinanza in commento “la preclusione assoluta dell’esercizio della professione, imposta dalla norma sospettata di illegittimità costituzionale, integra un pregiudizio grave e non altrimenti riparabile all’avviamento dell’attività professionale intrapresa, consistente nella perdita della clientela e delle relazioni professionali nonché nell’impossibilità di rispondere alla crescente domanda di prestazioni sanitarie, almeno sino al 15 giugno 2022 e, in caso di ulteriori eventuali proroghe della situazione di emergenza, per un tempo potenzialmente indeterminato”.

L’ordinanza, oltre a compensare le spese di lite della fase cautelare, ha rinviato la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso all’esito della decisione della Corte Costituzionale che, ricordiamo, è presieduta da Giuliano Amato recentemente nominato al vertice della Consulta e che rimarrà in carica fino al 18 settembre 2022, quando scadrà il mandato di nove anni di giudice costituzionale, come ci informa il sito della Corte Costituzionale.

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