Successione: il coniuge separato non ha il diritto di abitazione sulla casa
L’art. 548, co. 1, c.c. riconosce al coniuge cui non è stata addebitata la separazione gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Al coniuge superstite quindi spetta, oltra alla quota di legittima cui ha diritto in base agli artt. 540, 542 e 544 del c.c., anche il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ed assegnata in sede di separazione ed il diritto di uso sui mobili che la corredano.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha ribadito, però, che tale principio non si applica al diritto di abitazione sulla ex residenza coniugale.
Ed invero, poichè la coabitazione tra i coniugi termina una volta intervenuta la separazione legale, quindi fin dall’Udienza Presidenziale, e non essendo più possibile individuare oggettivamente una abitazione intesa quale casa familiare, termina anche il diritto di abitazione e di uso del coniuge superstite sulla ex casa coniugale.
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