I sanitari non vaccinati restano sospesi anche se guariti dal Covid19
In una nota, il Ministero della Salute, rispondendo a un quesito posto dalla FNOMCeO, dopo un confronto con l’Ufficio legislativo, ha affermato che è irrilevante la circostanza che i sanitari non vaccinati siano guariti per essere riammessi al lavoro.
I sanitari non vaccinati, quindi, guariti successivamente al provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, resteranno sospesi e non verranno riammessi a lavoro fino a che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario essendo appunto irrilevante la guarigione.
Il Capo di Gabinetto del Ministero della Salute, Tiziana Coccoluto, ha messo nero su bianco che “La guarigione – si legge nella nota – non è, in base alla normativa vigente, circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione che invece consegue esclusivamente per il professionista temporaneamente sospeso per non aver effettuato il ciclo vaccinale primario, al completamento di quest’ultimo e nel caso del professionista sospeso per non aver effettuato la dose di richiamo, alla somministrazione di tale dose”.
Registriamo l’ineccepibile presa di posizione della FNOVI, che, qualche giorno dopo la suddetta nota del Ministero della Salute, nella sua circolare n. 6/2022 “valuta opportuno indicare agli Ordini provinciali di non dare seguito, per il momento, alle indicazioni ministeriali”.
Nella nota in commento, ancora vengono citati, come giustificativi di tali prese di posizione prettamente politiche:
1) DPCM, fonti secondarie e atti monocratici di titolarità e responsabilità politica del presidente del Consiglio dei Ministri e come tali sottratti al vaglio del Presidente della Repubblica, del Parlamento, della Corte Costituzionale e della Corte dei Conti, non normativi e indiscutibilmente illegittimi, e
2) Decreti Legge, che da due anni adottano misure sempre più stringenti e limitative dei diritti fondamentali degli individui, fin dal primo, il D.L. 6/2020, che di fatto costituisce una “delega in bianco” a favore del governo, dotando sé stesso e il Presidente del Consiglio dei Ministri di poteri extra ordinem… con ciò eludendo sia la riserva di legge posta a livello costituzionale, sia il principio di legalità non solo formale ma anche sostanziale” (Sent. Trib. pen. di Pisa n. 1842/2021).
Auspichiamo la fine di questo svuotamento del nucleo essenziale delle libertà e dei diritti fondamentali, costituzionalmente riconosciuti e garantiti.
Da due anni, purtroppo, solo meri simulacri.
Di seguito la nota del Ministero della Salute
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