Revocabilità degli atti di trasferimento immobiliare tra coniugi separandi
Con la Sentenza n. 26127/2024, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, consolidando la giurisprudenza favorevole alla tutela dei creditori, ha stabilito che anche gli atti di trasferimento immobiliare stipulati tra i coniugi in un accordo di separazione omologato, possono essere soggetti ad azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (che consente ai creditori di chiedere la revoca di atti che siano stati compiuti in frode ai loro diritti), qualora pregiudichino le ragioni creditorie.
Nella fattispecie in esame, il trasferimento in questione è stato interpretato dalla Corte come gratuito, privo di corrispettivo e, dunque, potenzialmente lesivo degli interessi dei creditori. L’omologazione dell’accordo intervenuto tra i coniugi di per sé non legittima atti che possano arrecare danno ai creditori, prevalendo la tutela di questi ultimi, a meno che non si dimostri che tali atti siano stati compiuti a titolo oneroso e in buona fede.
Con questa decisione la Corte ha ancora una volta riaffermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale i diritti dei creditori devono essere salvaguardati, indipendentemente dalle dinamiche interne ai rapporti coniugali.
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