SLa Chiesa nella sua dimensione di organismo visibile e sociale ha bisogno, come tale, dei beni temporali e di norme organizzative concernenti questi mezzi per adempiere la sua missione di salvezza. Il diritto patrimoniale canonico organizza e regola quest’aspetto della Chiesa. Caratteristiche della materia dei beni temporali sono l’applicazione del principio di sussidiarietà e il rinvio alle legislazioni statali.
La sussidiarietà si mette in atto nell’organizzazione ecclesiastica attraverso un sistema di decentramento, anche normativo, a diversi livelli e istanze che deve conformarsi al diritto. Nel caso del rinvio, le norme dei singoli Stati vengono recepite ed introdotte nell’ordinamento canonico con i medesimi effetti, a due condizioni:
• che le leggi civili non siano contrarie al diritto divino;
• che le leggi canoniche non abbiano già disposto in maniera difforme (ad esempio in materia di prescrizione acquisitiva il canone 198 prevede requisiti che vanno oltre quelli di molte legislazioni statali).
Oltre alle due menzionate riserve, previste dal can. 22 CJC, occorre anche tener presente che in ambito processuale, il can. 1547 ammette la prova tramite testimoni, sotto la direzione del giudice, il che può essere anche contrario all’ordinamento richiamato, ad es. il diritto civile italiano non sempre ammette questo modo di prova (cf. artt. 2721-2726 c.c.).
LUn campo interessante per il rinvio al diritto statale è quello delle nozioni e definizioni laddove il Codice di Diritto Canonico si limita a dare delle definizioni proprie al diritto canonico: chiarisce ad esempio cosa è un bene ecclesiastico, una cosa sacra, una cosa preziosa, etc.. Il rinvio più rilevante è quello della materia dei contratti e dei pagamenti.
Un’altra esemplificazione dei rinvii viene data dai modi di acquisto dei beni. La Chiesa dispone di modi di acquisto o di finanziamento (tributi, tasse, offerte, questue, etc.). Ma in via generale il can. 1259 afferma che la Chiesa può acquistare in forza di tutti i giusti modi cui il diritto (naturale o positivo) attribuisce tale effetto. Altre norme civili, invece, per espressa indicazione del Legislatore canonico “devono” essere osservate, a titolo di esempio: testamento e contratto di lavoro.
La personale contribuzione alle necessità temporali della Chiesa cui ogni fedele contribuisce si realizza attraverso offerte volontarie. Tutte queste fonti ecclesiali di autofinanziamento volontario rientrano nel concetto canonico di causa pia e, quindi, essere oggetto, secondo i casi, della disciplina codiciale sulle pie volontà in generale ed eventualmente di quella sulle fondazioni pie in specie (cf. cann. 1299-1310 CJC).
MPer pie volontà si intendono le disposizioni fatte per il conseguimento di scopi ecclesiali, a favore di enti o di fedeli nella sfera ecclesiale. In questa categoria rientrano sia i negozi tra vivi o per causa di morte, sia le offerte in occasione di servizi pastorali. Le donazioni in quanto atto di liberalità destinate alla Chiesa, vengono rette dalla disciplina canonica sulle pie volontà (oltre che essere inquadrate come contratto unilaterale di diritto civile).
La disciplina canonica sulle pie volontà in generale prevede:
• il diritto-dovere dei fedeli di aiutare la Chiesa;
• la presunzione di destinazione alla persona giuridica ecclesiastica (salvo non consti il contrario, le offerte fatte ai superiori o agli amministratori di qualunque persona giuridica ecclesiastica, anche privata, si presumono fatte alla stessa persona giuridica – cf. can. 1267, §1);
• condizioni per rifiutare le offerte summenzionate (solo se vi sia giusta causa e, in alcuni casi, la licenza dell’Ordinario): le offerte non possono essere rifiutate poiché qualunque donazione fatta alla Chiesa sarebbe già consacrata a Dio anche prima dell’accettazione del destinatario;
• limite alla libertà dell’amministratore di fare donazioni;
• il diligente adempimento delle pie volontà implicante il rispetto della destinazione della pia volontà e l’effettivo compimento di essa, a seconda delle modalità fissate dal disponente;
• la sostituzione fiduciaria, istituto con il quale il disponente confida segretamente a una persona, scritta nell’atto delle sue disposizioni, il nome di altra persona a cui vuole far pervenire i beni, in modo che questa sia il vero erede o legatario o donatario, mentre invece la prima sia un semplice organo o ministro di trasmissione e non un vero erede o legatario;
• il rispetto delle formalità del diritto civile.
L’Ordinario è l’esecutore di tutte le pie volontà sia tra vivi sia per causa di morte, lui è ex officio il responsabile dell’esecuzione.
Quando la durata richiesta per adempiere la pia volontà si prolunga e richiede una configurazione giuridica stabile si tratta di cause pie, le pie fondazioni, formate da beni economici mobili o immobili che integrano una dote ed aventi un determinato reddito finalizzato ad uno scopo ecclesiale, cioè «opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale» (can. 114 CJC).