SCon la premessa che il matrimonio, istituto di diritto naturale, per la sua valida celebrazione richiede che gli sposi vi aderiscano con la volontà e la capacità di conformarsi a quanto professato dalla Chiesa e che quanto di seguito non è né una esposizione analitica né dottrinale delle ipotesi che possono verificarsi in un rapporto tra due persone, elenchiamo, rimandando con link alle relative pagine, i principali capi di nullità:
• esclusione dell’unità-fedeltà
• esclusione del valore sacramentale
• esclusione del bene dei coniugi
• esclusione della indissolubilità
• esclusione della prole
•errore sull’identità della persona
•errore su una qualità della persona
• mancanza di sufficiente uso di ragione
• difetto di discrezione di giudizio
• incapacità di assumere ed adempiere gli obblighi del matrimonio
LQuanto precisato è un primo aiuto a chi si interroga sulla validità o meno delle sue nozze, essendo comunque imprescindibile un approfondimento relativo al caso concreto da parte dello Studio. Ciò per evitare conclusioni affrettate capaci di generare dannose illusioni o di scoraggiare con risposte superficiali chi necessita di una consulenza per l’accertamento della libertà di stato e per la pace della sua coscienza.
Il Codice di Diritto Canonico definisce il matrimonio come foedus, l’impegno, cioè, che le parti assumono l’una nei confronti dell’altra. Con il patto matrimoniale l’uome e la donna costituiscono tra di loro un consortium totius vitae mettendo, in sostanza, in comune tutta la loro esistenza. L’accentuazione dei valori personalistici dell’unione coniugale operata dal Concilio Vaticano II che si ritrova nell’indicazione delle finalità tipiche alle quali quel consortium è indirizzato, orientano il matrimonio ad un’unica finalità: il bene degli stessi coniugi, bonum coniugum, ed alla procreazione ed educazione della prole, bonum prolis.
MLe proprietà essenziali del matrimonio, che sono tra loro strettamente conesse, sono l’indissolubilità e l’unità. L’indissolubilità qualifica il matrimonio in senso temporale, rendendolo perpetuo e sottraendolo nella sua esistenza alla volontà degli stessi coniugi (si contrappone al divorzio), l’unità qualifica il rapporto coniugale come monogamico, diventando sinonimo di fedeltà coniugale (si contrappone all’adulterio). Il consenso delle parti è sufficiente a far sorgere il matrimonio e a renderlo produttivo di tutti i suoi effetti, ma solo la consumazione lo rende indissolubile.
Per celebrare un valido matrimonio occorre: 1) una capacità personale, individuata attraverso una serie di circostanze che la escludono (cc.dd. impedimenti dirimenti); 2) il consenso delle parti, cioè la concorde volontà dei nubenti di dar vita al matrimonio; se manca il consenso o presenta carene o vizi il matrimonio pur se formalmente celebrato, risulta invalido; 3) l’osservanza di alcune precise formalità prescritte dalla legge.