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COPPIE DI FATTO

Rapporti personali e patrimoniali tra conviventi • Mantenimento, riconoscimento e disconoscimento figli naturali

SLe unioni di fatto, intese come quelle convivenze stabili tra due persone non legate tra loro da un vincolo matrimoniale (civile o religioso), non sono disciplinate da norme specifiche, mancando, all’interno del nostro ordinamento, una regolamentazione organica. Diversa la situazione in alcuni paesi europei che hanno invece riconosciuto l’importanza delle unioni tra conviventi.

Necessario ricordare che l’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea garantisce il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia: formulazione volutamente ampia tendente al riconoscimento ed alla pari dignità per qualsivoglia unione. Pur in assenza di una specifica disciplina, il nostro diritto, con norme che si adattano ad essere applicate in più casi, offre comunque soluzioni a quelle questioni giuridiche che eventualmente nascono all’interno di una coppia non sposata.

Ovviamente l’autonomia negoziale delle parti può incidere fino a un certo punto essendoci diritti indisponibili sui quali non è ammessa la regolamentazione tra le parti. Gli accordi o contratti di convivenza possono disciplinare molti aspetti della vita di una coppia non sposata e tra questi certamente gli aspetti patrimoniali; ma non gli aspetti personali.


LNei contratti di convivenza non possono essere inserite disposizioni relative all’affidamento, all’educazione e al mantenimento dei figli, essendo materia sottratta all’autonomia negoziale delle parti. Solo al momento della cessazione della convivenza le parti possono disciplinare autonomamente affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale, sotto forma di accordo da sottoporre al giudice tramite ricorso al fine di ottenerne una sorta di “omologa”.

Per formalizzare una convivenza la soluzione più opportuna e più utilizzata per attribuire data certa al contratto di convivenza, ed autenticità alle sottoscrizioni, è quella della scrittura privata autenticata da un notaio, anche se ciò non costituisce strumento di prova della effettività della convivenza che dovrà esere provata o desunta da altri elementi come a titolo esemplificativo: testimonianze, risultanze anagrafiche, ricevute di pagamento delle utenze e di eventuali spese di ristrutturazione o arredamento dell’abitazione comune.


MNella prassi notiamo che le parti stipulano un contratto di convivenza soprattutto per disciplinare i rapporti patrimoniali in previsione di una ipotetica rottura del rapporto. Le obbligazioni di natura patrimoniale che possono essere inserite nei contratti di convivenza riguardano gli obblighi che la coppia assume con la firma del contratto.

Tali obbligazioni possono disciplinare:
• gli acquisti di beni immobili o mobili in comune (o per quote di proprietà differenti)
• la successione
• la misura di ciascun contraente alle spese (ordinarie e straordinarie).

Le obbligazioni non aventi natura patrimoniale, non rivestendo il carattere dell’obbligatorietà, e soprattutto non essendo sanzionabili,  sono considerate meri obblighi morali. Le obbligazioni di carattere patrimoniale, invece, secondo alcune interpretazioni dottrinali hanno natura di obbligazioni naturali, per altre di donazioni remuneratorie, par altre ancora di vere e proprie obbligazioni contrattuali.

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