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Obbligo vaccinale anti Covid-19, la questione sottoposta al CGA Sicilia

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  • Avv. Giosue Marigliano
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  • gennaio 28, 2022

Obbligo vaccinale anti Covid-19, la questione sottoposta al CGA Sicilia

La possibile incostituzionalità dell’obbligo vaccinale anti Covid-19 per i sanitari non è stata esclusa dal Consiglio della Giustizia Amministrativa (CGA) per la regione Sicilia che si è pronunciato nella fase cautelare sulle “questioni di costituzionalità della normativa in materia di obbligo vaccinale Sars-Cov-2” sollevate da un laureando in infermieristica presso l’Università degli Studi di Palermo che, al fine di completare gli studi, avrebbe dovuto partecipare al tirocinio formativo all’interno delle strutture sanitarie, esponendo che ciò gli è stato impedito dall’Università, perché non vaccinato contro il virus.

Ed invero, affermava il ricorrente di non potersi vaccinare:
1) per la natura sperimentale del siero e
2) perché aveva già contratto il virus Sars-CoV-2, e pertanto aveva memoria anticorpale e immunità naturale perenne.
Concludeva che, qualora si sottoponesse all’inoculazione, rischierebbe la morte per Antibody Dependent Enhancement (che si ha quando la vaccinazione non induce anticorpi neutralizzanti, ma solo anticorpi che si attaccano al virus senza impedire che entrino nelle cellule).

Il massimo organo amministrativo per la Sicilia (CGA), con ordinanza del 17 gennaio 2022, n. 38, ha affermato che è opportuno verificare se l’obbligo vaccinale per il Covid 19 non comprima la libertà dell’individuo di autodeterminazione sanitaria in ambito vaccinale e che quindi se l’inoculazione non sia nociva per il singolo cittadino e beneficio per la salute pubblica; ed in particolare che il trattamento “non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato”. Inoltre, che sia assicurata “la comunicazione alla persona che vi è assoggettata … di adeguate notizie circa i rischi di lesione” e che la discrezionalità del legislatore sia esercitata alla luce “delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica”. E ancora che sia stata seguita la “raccomandazione” della Corte Costituzionale (decisione n. 258/1994) secondo la quale, ferma la obbligatorietà generalizzata delle vaccinazioni ritenute necessarie, il legislatore dovrebbe individuare specifici e puntuali “accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze”.

A tal fine, il Consiglio della Giustizia Amministrativa, ha incaricato una commissione composta dal Segretario generale del Ministero della Salute (Giovanni Leonardi), dal Presidente del Consiglio superiore della sanità (Franco Locatelli) e dal Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria (Giovanni Rezza), affinché, all’udienza camerale del 16 marzo 2022, con termine per il deposito di una dettagliata relazione fissato al 28 febbraio:
– chiarisca in che modo il piano vaccinale valuta, a livello generale, i rischi e i benefici, e a livello individuale il medico vaccinatore, anche sulla base dell’anamnesi pre-vaccinale;
– chiarisca se dai medici di base vengono consigliati all’utenza test pre-vaccinali;
– chiarisca su quali studi e su quali evidenze scientifiche viene disposta la vaccinazione a soggetti già contagiati dal virus;
– comunichi come viene raccolto il consenso informato, in particolare chiarisca che tipo di documentazione viene offerta alla consultazione dell’utenza al momento della sottoscrizione del consenso informato e il perché dell’obbligo di sottoscrizione del consenso informato anche in situazione di obbligatorietà vaccinale;
– fornisca la trasmissione di tutti i dati relativi alla efficacia dei vaccini, con particolare chiarimento ai dati relativi ai rischi ed eventi avversi e ai dati relativi alla efficacia dei vaccini in relazione alle nuove varianti del virus;
– indichi, inoltre, come è articolata la sorveglianza post-vaccinale e sulle reazioni avverse ai vaccini da parte dei medici di base.

Qualora dalle risposte della commissione emergesse “la violazione di principi costituzionali” ciò sarebbe rilevante anche per quanto concerne il mantenimento dell’obbligo vaccinale ai docenti sospesi, ai fini del reintegro in servizio.

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