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Nullità del matrimonio canonico “ex parte consensus”: can. 1095, n. 3

Nullità del matrimonio canonico “ex parte consensus”: can. 1095, n. 3

Ultimo articolo sull’analisi delle ipotesi di nullità matrimoniale riguardanti la capacità a prestare il consenso per porre in essere un atto di volontà idoneo a dar vita al matrimonio.
Si tratta di un particolare caso di incapacità al matrimonio che incide sulla naturale capacità dell’uomo al matrimonio.
Il Codice di Diritto Canonico, come è stato già evidenziato qui e qui, ha delineato, con il canone 1095, ai nn. 1-3, tre figure tipiche riconducibili a tale più generale ipotesi di nullità matrimoniale.

L’incapacitas assumendi ac adimplendi onera coniugalia essentialia (can. 1095, n. 3)
Coloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli oneri, sono incapaci ad assumere le obbligazioni fondamentali del matrimonio. La figura dell’incapacità di assumere le obbligazioni essenziali, dalla ninfomania e dall’omosessualità, è stata poi estesa ad altri casi di deviazioni o perversioni sessuali (transessualismo, travestitismo, masochismo, feticismo, alcuni casi di immaturità psico-affettiva e sessuale).
Dalle affezioni a sfondo sessuale si è poi passati ai disturbi di carattere psichico e caratteriale, quali si riscontrano nelle diverse forme di personalità psicopatica, paranoide, isterica, in soggetti affetti da psicosi latente (anche detta “borderline“), tali da non consentire la effettiva costituzione di un consortium totius vitae e l’educazione della prole.
A differenza del defectus che attiene alla capacità di intendere e di volere i contenuti essenziali del matrimonio, l’incapacitas attiene alla idoneità a far fronte a quanto da essi richiesto in termini di comportamento personale.
Benché emerga solo nel corso della vita matrimoniale, l’incapacitas deve essere comunque antecedente al matrimonio (anche se solo in forma latente devono essere presenti nel soggetto quelle anomalie o distorsioni della personalità che impediranno poi concretamente di far fronte agli impegni propri dello stato coniugale) e perpetua (cioè non sanabile con i rimedi terapeutici ordinari).

Canone 1095, n. 3 CJC
Sono incapaci a contrarre matrimonio:

  • coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

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