Illegittima richiesta di Green Pass: risarcimento del danno
Con la sentenza n. 155/2022, la sez. Lavoro del Tribunale di Firenze ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dal rifiuto da parte del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa di un’addetta alle piscine di un club alla quale per due volte le aveva richiesto il lasciapassare verde, in assenza, all’epoca dei fatti, di un obbligo di legge in capo ai lavoratori degli impianti sportivi.
Nonostante nell’agosto del 2021 non fosse obbligatorio possedere il lasciapassare per esercitare il proprio diritto al lavoro (per le piscine, infatti, l’articolo 9-bis del decreto-legge 52/2021 richiedeva il possesso di un QR-Code sanitario per le attività svolte al chiuso), il datore di lavoro aveva illegittimamente sospeso una dipendente che per due volte non era stata fatta entrare al lavoro perché sprovvista, appunto, del lasciapassare che, secondo l’azienda, era tra le misure di sicurezza in ottemperanza alla normativa sulla tutela delle condizioni di lavoro (art. 2087 c.c.).
Il Tribunale di Firenze ha, invece, sancito l’illegittimità della sospensione dal lavoro considerato che «secondo la normativa vigente all’epoca dei fatti, il possesso di tampone negativo poteva essere richiesto al lavoratore in adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. gravanti sul datore di lavoro solo in presenza di un provvedimento dell’autorità sanitaria o di una motivata richiesta del medico competente, fattispecie che pacificamente esulano dal caso in esame del giudice».
Ma l’assenza di provvedimenti dell’autorità sanitaria, e la mancanza di specifiche motivazioni da parte del medico competente, hanno reso «illegittimo il rifiuto della prestazione della ricorrente operato dal datore di lavoro».
Per tale motivo la lavoratrice ha diritto al risarcimento del danno commisurato al pregiudizio economico derivato dal rifiuto del suo datore di lavoro di ricevere la sua prestazione lavorativa; nei confronti del datore di lavoro «trovano applicazione le regole sulla mora del creditore a mente dell’art. 1206, seconda parte, c.c., con conseguente liquidazione della somma di € 1912,81 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza delle singole voci retributiva al saldo, oltre alle spese e competenze legali, quantificate in € 1850,00 più rimborso delle spese generali e il costo del contributo unificato, pari ad € 49».
Tanti abusi e illeciti sono stati commessi durante il periodo della c.d. emergenza sanitaria considerate le molteplici richieste di green pass sui luoghi di lavoro, quasi tutte illegittime, e si spera che, anche grazie a questo nuovo orientamento, sarà sempre più possibile nelle azioni giudiziarie ottenere il giusto risarcimento danni.
Ciononostante, non si può dimenticare che, ancora oggi, le persone continuano ad essere ricattate sul lavoro per aver rifiutato un trattamento sanitario inefficace e pericoloso.
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