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Il divorziato inadempiente è ”perseguibile” d’ufficio

Il divorziato inadempiente è ”perseguibile” d’ufficio

La Cassazione riafferma il principio in base al quale il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile, di cui all’art. 12-sexies, L. 898/1970, è procedibile ex officio e non a querela di parte.
Ciò in quanto, secondo la Suprema Corte, il rinvio che l’art. 12-sexies fa “alle pene previste dall’art. 570 del codice penale” è da riferirsi solo al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità.


Cass. pen. Sez. VI, Sent. 02.04.2012, n. 12309

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona ha dichiarato improcedibile, perchè estinto per intervenuta remissione della querela, il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile (L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies) di Euro 650,00 dal giugno al settembre 2005 ascritto all’imputato G. G. in danno della consorte divorziata B.C..

Esito definitorio del procedimento cui il giudice di primo grado è pervenuto in base alla ritenuta procedibilità a querela di parte del reato punito dalla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies richiamante il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 570 c.p. Assunto esplicitamente avvalorato, come precisa la sentenza, da una decisione di questa S.C. affermativa della procedibilità del reato in base a querela della persona offesa (Cass. Sez. 6, 2.3.2004 n. 21673, P.G. in proc. Cappellari, rv. 229636), il rinvio operato dalla disposizione incriminatrice al regime sanzionatorio fissato dall’art. 570 c.p. dovendo intendersi riferito a tale regime nella sua interezza e, quindi, anche alla disciplina della procedibilità del reato dettata dall’art. 570 c.p., comma 3 (reato procedibile a querela, se attuato in danno del solo coniuge e non anche dei figli minori).
2. Avverso la descritta sentenza di improcedibilità ha proposto ricorso diretto per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona per violazione di legge.
Deduce il ricorrente P.G. che, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità successiva alla decisione menzionata in sentenza, il reato di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies deve considerarsi procedibile di ufficio, poichè il rinvio operato da tale disposizione alle pene stabilite dall’art. 570 c.p. investe il solo profilo sanzionatorio e non è estensibile anche alle condizioni di procedibilità. Nel citare le sentenze di questa S.C. che suffragano l’ormai stabile indirizzo interpretativo formatosi sul tema, il ricorrente P.G. sottolinea che della perseguibilità di ufficio del reato di omesso versamento dell’assegno divorzile non ha mai dubitato lo stesso giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, che ha valutato giustificato il diverso regime di procedibilità rispetto al reato di cui all’art. 570 c.p., differendo i due reati sotto i profili oggettivo e soggettivo e per la natura dell’assegno nei due casi (Corte Cost. sentenze n. 472/1989 e 325/1995).
3. Il ricorso del Procuratore Generale di Ancona è fondato.
Il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è, infatti, procedibile di ufficio secondo l’orientamento consolidato di questa Corte regolatrice, cui non fa velo l’isolata decisione del 2004 ricordata nella sentenza del Tribunale oggetto di ricorso. Nessuna specifica disposizione subordina, in vero, la procedibilità del reato previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies alla presentazione della querela dell’ex coniuge avente diritto ad una somma di denaro a titolo di mantenimento (cfr.: Cass. Sez. 6, 19.12.2006 n. 14/07, D’Annibale, rv. 235753; Cass. Sez. 6, 3.10.2007 n. 39392, P.G. in proc. Pellecchia, rv. 237663; Cass. Sez. 6,25.9.2009 n. 39938, rv. 245004). Come osserva il ricorrente P.G., il regime della procedibilità ex officio del reato in esame ha superato in più occasioni il vaglio della Corte Costituzionale, che ha posto in luce la non piena omologabilità della fattispecie criminosa a quella disciplinata dall’art. 570 c.p., comma 2, da cui si differenzia per la struttura oggettiva. cioè con riguardo alla diversa natura dell’assegno nei due casi, e per (Ndr: testo originale non comprensibile) cioè con riguardo alla permanenza o non del vincolo coniugale (Corte Costituzionale: sentenze nn. 472/1987 e 325/1995, ordinanze nn. 209/1997 e 423/1999).
Ne consegue, una volta ribadita la procedibilità di ufficio del reato ascritto all’imputato G., che nel caso di specie è priva di rilievo la remissione di querela dell’ex coniuge accettata dall’imputato. Con l’effetto, quindi, che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di Ancona per il giudizio di merito, che terrà conto dell’indicata procedibilità di ufficio del reato ascritto all’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio al Tribunale di Ancona.

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