Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico: fondamenti
Il giudizio che si svolge avanti ai tribunali ecclesiastici per accertare la validità o meno del matrimonio si configura come un processo di cognizione. E come tale ha una spiccata struttura dialettica per via della partecipazione, in contraddittorio tra loro, dei soggetti destinatari del provvedimento finale. E più efficacemente si sarà manifestato il contraddittorio tanto più sicura sarà la sentenza del giudice.
Nel processo matrimoniale canonico il contraddittorio viene ad esistere con l’emanazione e la regolare notifica del decreto di citazione alla parte convenuta che potrà così cominciare ad usare, svolgendo la propria difesa, non soltanto mezzi passivi di difesa (con la negazione in sede di contestazione della lite e rimanendo silente nel corso del processo), ma anche servirsi di prove positive a sostegno del proprio assunto.
Affinché il diritto di difesa possa essere esercitato in giudizio dal convenuto spetta al giudice concedergli la facoltà di difendersi: è, infatti, il diritto di difesa che fa nascere il contraddittorio.
Il diritto di difesa del convenuto non si esaurisce nel contraddittorio ma trova espressione anche nel diritto di essere ascoltato nel processo, che, dal punto di vista logico è successivo al diritto al contraddittorio il quale si attua nella litis contestatio, nella facoltà di ricusazione delle prove della controparte e nelle eccezioni in generale. A questo serve la pubblicazione degli atti (Summarium) e la discussione della causa.
Il diritto di essere ascoltato si realizza, invece, nel diritto di deporre e poi di fornire le prove.
No Comments