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Gli accordi di convivenza: fondamenti (parte prima)

Gli accordi di convivenza: fondamenti (parte prima)

L’art. 2 della Costituzione tutela, pur se de relato, la convivenza come “formazione sociale” all’interno della quale si svolge la personalità dell’individuo non vietando, quindi, che vi possano essere altre forme di famiglia seppur non inserite nel contesto dell’istituto matrimoniale al quale l’art. 29 offre esplicita tutela costituzionale.
La famiglia di fatto, intesa come convivenza, non ha mai meritato pari tutela di quella fondata sul matrimonio: si pensi al reato di concubinato che fino al 1969 era punito dall’art. 560 del codice penale, oppure alla stessa definizione more uxorio, (ovvero “secondo il costume matrimoniale” “quasi come un matrimonio”), che ha sempre lasciato intendere una valutazione della famiglia di fatto come una forma di pseudo matrimonio, quando in realtà il fatto di propendere per una convivenza piuttosto che per un matrimonio, spesso risiede in una scelta consapevole delle parti, diretta proprio ad evitare di sottomettersi alle norme giuridiche previste in materia di matrimonio.
Ancora oggi in Italia non esiste una legge che disciplini in modo organico e sistematico la famiglia di fatto e tutte le norme applicabili sono o contenute all’interno di leggi o in sezioni dei codici dedicate ad altri istituti oppure si tratta di principi ormai consolidatisi nel tempo, elaborati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Prescindendo da dibattiti esclusivamente dottrinali, esamineremo, con più articoli, se e come vengono attualmente disciplinati i rapporti personali e quelli patrimoniali tra i conviventi more uxorio.
Innanzitutto è opportuno precisare che la mancata celebrazione del matrimonio non incide sostanzialmente sui diritti spettanti ai figli nati dai genitori non coniugati i quali, per espressa disposizione di legge, sono equiparati in tutto e per tutto ai figli nati da coppie coniugate. Oggi, grazie anche all’approvazione da parte del Senato del disegno di legge 2805 che elimina le differenze tra figli nati dentro e fuori dal matrimonio, la distinzione tra figli naturali e figli legittimi non ha più ragione di esistere.
L’equiparazione dei diritti significa equiparazione dei doveri a carico dei genitori nei confronti della prole rispetto agli obblighi dei genitori coniugati. Ci riferiamo in particolar modo all’obbligo di educare, istruire e mantenere i figli.
Così come nelle cosiddette famiglie “tradizionali”, anche all’interno delle famiglie di fatto, ciascuno dei genitori ha l’obbligo giuridico di mantenere i figli proporzionalmente alle proprie sostanze ed al reddito.
Stesso obbligo permane nel caso in cui la coppia decida di porre fine alla convivenza come, d’altra parte, accade in caso di separazione o divorzio tra genitori coniugati.
Per ciò che concerne i diritti ereditari, si può addirittura affermare che, in via diretta, i figli sono maggiormente tutelati nel caso in cui i genitori non siano legati da vincoli matrimoniali. Infatti, in assenza di coniuge l’intero patrimonio del genitore deceduto, sarà attribuito al figlio o ai figli mentre, ove il genitore al momento del decesso dovesse risultare coniugato, parte del patrimonio verrebbe necessariamente assegnato al coniuge superstite (in quanto legittimario).
Il problema va pertanto focalizzato sul rapporto personale tra i soggetti che decidono di iniziare una convivenza.
Ma, a ben vedere, molte delle problematiche e delle questioni giuridiche che possono nascere all’interno di una coppia non sposata, sono disciplinate e trovano la loro soluzione all’interno del nostro diritto positivo e di norme che se pur non create ad hoc per disciplinare i rapporti tra conviventi, ben si adattano ad essere applicate in molteplici casi soprattutto in assenza di una disciplina specifica della materia.
Il punto è solo quello dell’individuazione di tali norme e, in caso, quello di una raccolta organica e sistematica di tali disposizioni anche al fine di renderle accessibili e conoscibili ai non addetti ai lavori.
Molte delle problematiche che hanno un risvolto giuridico in una famiglia di fatto possono essere regolamentate pattiziamente tra le parti, attraverso veri e propri contratti denominati contratti di convivenza.

Art. 22 Cost. – Rapporti etico-sociali
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

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