Al fine di accertare se in un determinato caso si sia voluto positivamente escludere il bonum coniugum occorrerà indagare se il nubente, celebrando le nozze, abbia inteso perseguire un fine in contrasto con la essenza del matrimonio ed in particolare con la sua «ordinatio ad bonum coniugum».
L’esclusione del bene dei coniugi comporta pertanto la nullità del matrimonio quando una o entrambe le parti, con una volontà positiva, intendono non impostare il loro rapporto matrimoniale su una compartecipazione di affetti e sentimenti, rifiutando, quindi, l’amore coniugale inteso non in senso meramente erotico ma tendente al bene ed alla felicità dell’altro.
Ciò perché il matrimonio è un atto tra due esseri umani posto in essere per il loro bene ed il bene dei coniugi costituisce un elemento essenziale per il consortium ed escludere tale “bene dei coniugi” significa, in buona sostanza, snaturare il fine del matrimonio.
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