Danni da vaccino Covid19: indennizzi ai danneggiati nel decreto “Sostegni ter”
Il decreto “Sostegni ter”, n. 4 del 27 gennaio 2022 di recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha autorizzato la spesa complessiva di 150 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 per estendere l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 a chi ha riportato lesioni o menomazioni permanenti a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2, aggiungendo all’art. 1 della predetta legge il nuovo comma 1-bis.
Spetterà al Ministero della Salute con un decreto, unitamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a dover stabilire le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti.
La misura è prevista per indennizzare anche “coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana”.
Con l’aggiunta del comma 1-bis dell’art. 1 L. 210/1992 il Legislatore ha consentito, quindi, che siano indennizzati i danni derivanti anche dal vaccino anti Sars-CoV2 “fortemente raccomandato” per la stragrande maggioranza della popolazione (con l’odiosa e illegittima eccezione di alcune ristrette categorie o classi di età…) e non solo i danni derivanti dalla vaccinazione obbligatoria.
Indennizzo per vaccinazione obbligatoria e/o raccomandata
In base all’art. 1 e al nuovo comma 1-bis il danneggiato avrà l’onere di provare
1) di aver subito lesioni o infermità di tale intensità da aver causato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica e che
2) il danno subito è conseguenza della vaccinazione.
Il relativo diritto ha natura di diritto soggettivo tutelabile davanti al giudice ordinario (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, 28.10.2021, n. 11060).
Procedura per ottenere l’indennizzo
La competenza è delle Regioni, con la sola esclusione della Sicilia e la domanda di indennizzo si presenta alla ASL di residenza dell’interessato che svolgerà l’istruttoria.
Terminata l’istruttoria il fascicolo viene inviato dalla ASL alla Commissione medica ospedaliera (CMO) competente, che convocherà l’interessato per la necessaria visita medica e accerterà non solo l’eventuale esistenza del nesso causale tra l’infermità e il vaccino ma anche la tempestività della richiesta.
L’interessato, contro il verbale della CMO, che gli deve essere notificato, può presentare ricorso al Ministero della Salute, entro 30 giorni dalla notifica della decisione.
E così anche i danneggiati da vaccinazione contro il Covid verranno indennizzati dallo Stato.
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