Coppie di fatto, diritti sulla casa quando finisce la relazione
La tutela delle coppie di fatto ad opera della Cassazione si arricchisce di nuove linee guida in tema di diritti sulla casa quando finisce l’amore. Presupposto di partenza per poter inquadrare la fattispecie è che la relazione di fatto sia caratterizzata non da un legame occasionale, ma da un rapporto stabile, abituale e basato sulla reciproca contribuzione ed assistenza tale da poter essere paragonato a quello di una vera e propria famiglia
La Suprema Corte con due pronunce afferma che qualora il proprietario di casa sia soltanto uno dei due partner, in caso di fine della relazione, non può ex abrupto far uscire dall’appartamento l’ex, ma deve dargli un congruo termine di preavviso.
Con ciò sottolineando che la natura del convivente non proprietario in virtù della convivenza more uxorio, è quella di un detentore qualificato dell’immobile in cui ha vissuto con il partner, e non un mero ospite. Come tale, se spogliato del proprio possesso in modo violento (ad es. cacciato via) o clandestino (ad es. con il cambio della serratura), ha diritto ad essere riammesso nell’abitazione.
Entro un anno dal sofferto spoglio, in base all’art. 1168 c.c., chi è stato fatto uscire di casa può chiedere, contro l’autore dello spoglio o contro gli eredi, con apposita azione di essere reintegrato nel possesso.
[Cass. sentenze nn. 7214/2013 e 19423/2014]
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