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CGA Sicilia e incostituzionalità obbligo vaccinale anti Covid: alla Consulta

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  • Avv. Giosue Marigliano
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  • marzo 30, 2022

CGA Sicilia e incostituzionalità obbligo vaccinale anti Covid: alla Consulta

Il 22 marzo, con l’ordinanza collegiale n. 351/22, il Consiglio della Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia (CGA), su ricorso di un laureando in infermieristica circa l’obbligo del “vaccino” anti Covid19, già oggetto del decreto di sospensione n. 35 del 17 gennaio (qui il commento), ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 (commi 1 e 2) del D.L. 44/21, in considerazione dei dati AIFA (Agenzia italiana del farmaco) che evidenziano un elevato numero di reazioni avverse.

Secondo il logico e ben argomentato ragionamento della CGA e in base ai recenti dati forniti dall’AIFA (gennaio 2022), che evidenziano eventi avversi (fino al decesso) derivanti dal “vaccino” Covid in numero molto superiore rispetto a quelli che derivano dagli altri vaccini raccomandati o obbligatori (esavalente, trivalente etc.), è insostenibile continuare ad affermare che il diritto alla salute collettiva (art. 32 Cost.) prevale sulla libertà del singolo a non sottoporsi a un trattamento sanitario.

Così scrive il Consiglio della Giustizia Amministrativa: “Il Rapporto Vaccini 2020 descrive le attività di cd. vaccinovigilanza condotte in Italia dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e con il Gruppo di Lavoro per la vaccinovigilanza. Tali attività consistono nel monitoraggio e nella valutazione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse ai vaccini.
Ebbene, dall’esame di tale rapporto si evidenzia che, rispetto al totale delle dosi totali somministrate in Italia di vaccini (sia obbligatori che raccomandati: Esavalenti , Tetravalente, Trivalente, Antipneumococcici, Anti-rotavirus , Antimeningococco, MPR-MPRV-V e Anti-papillomavirus), nel 2020 sono state inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza complessivamente 5.396 segnalazioni di sospetti eventi avversi a vaccini, pari a 17,9 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, delle quali solo 1,9 costituiscono segnalazioni gravi.
Invece, dall’esame del “Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19” (i cui dati essenziali vengono riportati nella relazione istruttoria, pagg. 13 e ss.) emerge che <complessivamente, durante il primo anno dell’attuale campagna vaccinale, sono state inserite, nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza, 117.920 segnalazioni di sospetto evento avverso, successivo alla vaccinazione, su un totale di 108.530.987 dosi di vaccino, con un tasso di segnalazione di 109 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, …….., (e) con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate>.
Come risulta evidente, non solo il numero di eventi avversi da vaccini anti SARS-COV-2 è superiore alla <media ….. degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni>, ma lo è di diversi ordini di grandezza (109 segnalazioni, a fronte di 17,9, e con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, a fronte di un tasso 1,9 segnalazioni gravi).
Le emergenze istruttorie suggeriscono, quindi, una rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi sulla base di dati ormai superati”
.

Una tale frequenza di eventi avversi (e di decessi) causati dal “vaccino” anti Covid, andrebbe ben oltre il limite di tollerabilità, concetto di per sè già molto sfumato, che spesso viene posto per giustificare l’obbligo vaccinale, a discapito del diritto del singolo, parimenti garantito dalla Costituzione, a non sottoporsi contro la propria volontà ad alcun trattamento sanitario. Per questo l’obbligatorietà del “vaccino” anti-Covid potrebbe essere incostituzionale.

La CGA, dopo aver ricordato che le condizioni dettate dalla Corte in tema di compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria dei cittadini in ambito vaccinale si sostanziano nella non nocività dell’inoculazione per il singolo paziente e beneficio per la salute pubblica ed in particolare che il trattamento “non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato”, ferma restando la tollerabilità di effetti collaterali di modeste entità e durata, e dopo una puntuale ricostruzione fattuale, normativa e giurisprudenziale, ha ritenuto che:

1) “seguendo gli indici costituzionali fin qui richiamati, deve ritenersi essenziale, per un verso, che il monitoraggio degli eventi avversi, la raccolta e la valutazione dei dati risultino il più possibile ampi e completi, che avvengano (o siano almeno validati) da parte di organismi indipendenti, ciò che costituisce presupposto essenziale per la stessa verifica dell’ampiezza degli effetti collaterali; per altro verso, che il cittadino riceva informazioni complete e corrette che siano facilmente e liberamente accessibili; e, ancora, che, nel trattamento sanitario obbligatorio, sia rispettato il limite invalicabile imposto “dal rispetto della persona umana” (art. 32, comma 2, Cost.);

2) i parametri costituzionali per valutare la legittimità dell’obbligo vaccinale, come fissati dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, non sembrano rispettati, in quanto non vi è prova di vantaggio certo per la salute individuale e collettiva superiore al danno per i singoli;

3) non vi è prova di totale assenza di rischio o di rischio entro un normale margine di tollerabilità;

4) non vi è prova che –in carenza di efficacia durevole del vaccino- un numero indeterminato di dosi, peraltro ravvicinate nel tempo, non amplifichi gli effetti collaterali dei farmaci, danneggiando la salute;

5) non sono state adottate “misure di mitigazione” e “misure di precauzione” ad accompagnamento dell’obbligo vaccinale, quali adeguati accertamenti in fase di triage pre-vaccinale, e adeguata farmacovigilanza post vaccinazione, con il rischio che in nome della vaccinazione di massa risulti sbiadita la considerazione della singola persona umana, che andrebbe invece sostenuta e rassicurata, tanto più quanto riluttante alla vaccinazione, con approfondite anamnesi e informazioni, con costi a carico del Servizio sanitario nazionale;

6) l’attuale previsione dell’obbligo vaccinale anti SARS-COV-2 presenta profili di criticità, con riferimento alla percentuale di eventi avversi e fatali (ben superiore alla media degli altri vaccini, obbligatori e non), che peraltro allo stato non sembrano oggetto di prevenzione;

7) il sistema di raccolta del consenso informato risulta irrazionale laddove richieda una manifestazione di volontà per la quale non vi è spazio in capo a chi subisce la compressione del diritto all’autodeterminazione sanitaria, a fronte di un dovere giuridico ineludibile;

8) il complesso normativo sopra descritto si pone in tensione, per tutte le motivazioni sopra articolate, con i seguenti articoli della Costituzione: 3 (sotto i parametri di razionalità e proporzionalità); 32 (avuto riguardo alla compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria in relazione a trattamenti farmacologici suscettibili di ingenerare effetti avversi non lievi né transitori); 97 (buon andamento, anche in relazione alle criticità del sistema di monitoraggio); 4 (diritto al lavoro), nonché art. 33 e 34 (diritto allo studio), oggetto di compressione in quanto condizionati alla sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria; 21 (diritto alla libera manifestazione del pensiero, che ricomprende il diritto ad esprimere il proprio dissenso), in relazione all’obbligo di sottoscrizione del consenso informato per poter accedere ad un trattamento sanitario imposto; oltre che con il principio di proporzionalità e con il principio di precauzione desumibili dall’art. 32 Cost. (avuto riguardo alle più volte rilevate criticità del sistema di monitoraggio, nonché all’assenza di adeguate misure di attenuazione del rischio quali analisi e test pre-vaccinali e controlli post vaccinazione);

9) appare carente un adeguato bilanciamento tra valori tutti di rilievo costituzionale, e in particolare tra tutela della salute da una parte, e tutela dello studio e del lavoro dall’altra, che soddisfano parimenti bisogni primari del cittadino.”

Si resta in attesa, quindi, della pronuncia della Corte Costituzionale nella speranza che nel Palazzo della Consulta, al Quirinale, agiscano per il bene del popolo Italiano e avendo a mente la Carta Costituzionale.

Qui di seguito l’ordinanza n. 351/22 in commento

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