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Aspetti civilistici della nullità del matrimonio religioso: rapporti tra la sentenza ecclesiastica e l’eventuale delibazione

Aspetti civilistici della nullità del matrimonio religioso: rapporti tra la sentenza ecclesiastica e l’eventuale delibazione

E’ bene premettere che anche l’ordinamento italiano (artt. 129 e 129-bis c.c.) prevede la possibilità di esperire l’azione per ottenere l’annullamento del matrimonio. L’azione è però prevista solo per ipotesi limitate e tassative; tale azione, inoltre, nella maggior parte dei casi non può più essere proposta una volta decorso un anno di coabitazione dalla celebrazione o dalla cessazione della causa di nullità.
Tralasciando gli altri aspetti civilistici della questione, analizzeremo alcune fattispecie riguardanti i rapporti tra le sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità matrimoniale e l’eventuale delibazione da parte della Corte d’Appello.
Qui sono analizzati i rapporti patrimoniali a seguito della eventuale delibazione ed esecutività della sentenza ecclesiastica nell’ordinamento italiano.

L’azione di delibazione delle sentenze ecclesiastiche è lo strumento giuridico predisposto per estendere l’efficacia della stesse all’ordinamento giuridico italiano.
Tale azione si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza; legittimati a proporre la domanda sono le parti del procedimento ecclesiastico, ma non gli eredi del coniuge.
Il procedimento di delibazione si svolge innanzi alla Corte di Appello in cui è sito il comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato (competenza inderogabile) e se è ad iniziativa di una sola parte si instaura con citazione (a pena di nullità) cui segue il rito ordinario. In caso di iniziativa congiunta la domanda ha la forma del ricorso e la procedura segue il rito camerale.
La Corte di Appello, all’atto di rendere esecutiva la sentenza del Tribunale Ecclesiastico che pronuncia la nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili (matrimonio concordatario), non ha più adempimenti meramente formali, bensì il potere di verificare:
a) il rispetto dei principi sulla competenza del giudice;
b) la regolarità della citazione;
c) la legittimità della rappresentanza e della declaratoria di contumacia;
d) nonché che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.

Il controllo effettuato dalla Corte di Appello sulla citazione, sulla rappresentanza e sulla contumacia (b e c), va eseguito per accertare se risultino rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e di resistere nell’ambito dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato (e che sono rispettati quando risulti che le parti abbiano avuto la garanzia sufficiente per provvedere alla propria difesa) e non anche per riscontrare se siano state puntualmente rispettate tutte le norme canoniche e se queste diano le stesse garanzie offerte dall’ordinamento giuridico italiano. E’ la parte (e non la Corte di Appello) che, al fine di provare o contestare la violazione dei diritti di difesa o altri principi di ordine pubblico, può produrre ogni documento che ritenga rilevante e quindi anche copie autentiche degli atti canonici.
La contrarietà all’ordine pubblico della sentenza ecclesiastica è rilevabile d’ufficio e non è previsto il riesame del merito della concreta vicenda matrimoniale nè può ripetersi sotto forma di controllo del fatto.
Costituisce contrarietà all’ordine pubblico italiano la lesione del principio della buona fede e dell’affidamento incolpevole come in materia di riserva mentale per esclusione di uno dei bona matrimonii non manifestata all’altro coniuge: la Cassazione è costante nel rifiutare la delibazione quando tale esclusione unilaterale o l’apposizione di una condizione alla validità del vincolo non siano state manifestate all’altro coniuge, anche ove siano state estrinsecate a terzi.

La sentenza può essere invece dichiarata esecutiva se l’esclusione dei bona matrimonii:
a) sia stata manifestata all’altro coniuge;
b) o questi l’abbia in concreto conosciuta;
c) anche de relato;
d) tanto se costui si sia limitato a prenderne atto;
e) quanto se abbia consentito positivamente a tale difformità tra volontà e dichiarazione;
f) a prescindere dall’esternazione anche delle conseguenze di quella esclusione sulla validità del vincolo, restando irrilevante l’apprezzamento da parte dell’altro coniuge delle conseguenze medesime.

Tuttavia anche la riserva mentale non manifestata permette la delibazione qualora essa sia stata esternata con elementi obbiettivi rivelatori tali da non essere percepiti dall’altro coniuge solo per sua grave negligenza da valutarsi in concreto.
Ove la sentenza ecclesiastica abbia inequivocabilmente accertato la sussistenza o l’insussistenza dell’indicata manifestazione all’altro coniuge, il giudice della delibazione non può riesaminare i fatti né pervenire a un convincimento diverso da quello del giudice ecclesiastico.
È comunque ammessa la delibazione chiesta dal coniuge in buona fede o quando questi aderisca alla richiesta dell’altro.
Può essere delibata la sentenza che pronuncia la nullità del matrimonio per metus reverentialis di uno dei coniugi nei confronti del genitore, ovvero nel caso di vis et metus mulieri concussi, anche ove la coazione psichica provenisse da terzi e non fosse conosciuta dall’altro coniuge.

Art. 129 c.c. – Diritti dei coniugi in buona fede
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l’articolo 155.

Art. 129bis c.c. – Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio [117, 122] è tenuto a corrispondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto [156]. L’indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati [433].
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l’indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell’indennità.

26 Comments

Luciano Rossi
luglio 10, 2017 @ 20:57

Gentile Avvocato Le vorrei sottoporre una domanda riguardante la sentenza di nullita matrimoniale disposta dalla sacra rota. Se durante la vita matrimoniale vengono acquistati dei beni immobili in comune dopo la nullità di matrimonio cosa succede a questi beni? Se Viene disposta una donazione durante la vita coniugale da parte del marito alla moglie con regolare atto notarile , in caso di nullita della sacra rota cosa accade per la donazione proposta, se comunque non sono trascorsi 20 anni da quando e stata disposta in favore del coniuge, all'annullamento matrimoniale? L'assegno di mantenimento versato al coniuge continua a sussistere? La Ringrazio in anticipo

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    Avv. Giosue Marigliano
    luglio 12, 2017 @ 08:38

    Buongiorno Luciano, le sue domande non possono essere trattate in un blog che è diretto a chiarire in brevi tratti questioni di più rapida soluzione. Quanto lei richiede di sapere meriterebbe, infatti, ben altra trattazione. In caso volesse, può quindi contattarmi ai numeri che trova qui

    Reply
maria
settembre 22, 2016 @ 17:00

Buonasera Avvocato,a me e al mio ex, è stato ritenuto nullo il nostro matrimonio. Mi è arrivata oggi una lettera dove sono invitata a comparire davanti alla corte d'appello. Devo farlo tramite avvocato o posso presentarmi io direttamente? Grazie in anticipo di un' eventuale risposta. Maria

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    Avv. Giosue Marigliano
    settembre 26, 2016 @ 09:49

    Buongiorno Maria, che tipo di "lettera" le è arrivata? Da quale Corte di Appello, quella civile o dal Tribunale di Appello Ecclesiastico?

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antonio
agosto 29, 2016 @ 15:50

salve, volevo chiedere info sull'iter della procedura di delibazione Mi hanno fissato la prima udienza in corte d'appello a settembre (quante udienze occorrono?) Una volta che la corte si è pronunciata, quali sono gli iter per l'effettiva trascrizione agli atti civili in comune. Vokendomi sposare con un matrimonio concordatario, da qui a un anno, potremo sposarci? rigrazio

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    Avv. Giosue Marigliano
    agosto 30, 2016 @ 22:24

    Buongiorno Antonio, certamente l'avvocato cui si è rivolto saprà darle le indicazioni che mi richiede. Da parte mia mi sembra deontologicamente scorretto verso un collega, che ha ricevuto da lei il mandato per rappresentarlo e quindi la sua fiducia, darle questo tipo di informazioni che ben potrebbe chiedere ed ottenere dal suo difensore.

    Reply
Ariel
agosto 28, 2016 @ 14:24

Buongiorno. Ho divorziato nel 2010 e nel 2016 il mio ex marito ha chiesto ed ottenuto la nullità presso il tribunale ecclesiastico. In virtù della delibazione di quest'ultima sentenza lui potrebbe chiedere la restituzione dell'assegno una tantum versatomi sei anni fa a definizione del divorzio?

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    Avv. Giosue Marigliano
    agosto 29, 2016 @ 13:00

    Buongiorno Signora, le somme ricevute a titolo di mantenimento, o con la dazione di una somma una tantum o tramite assegni mensili, sono irripetibili per la natura stessa dell'obbligo di natura alimentare, se le somme sono destinate ad essere consumate per fini di mantenimento. Ed invero, come i giudici della Corte di Cassazione hanno più volte ribadito, “l’assegno provvisorio è ontologicamente destinato ad assicurare i mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario” quindi, di conseguenza, “tali somme si presumono consumate per il suo sostentamento” e non possono "materialmente" essere restituite.

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lucia
luglio 18, 2016 @ 13:47

Desidero rivolgere all'avv. Marigliano un pubblico ringraziamento per avermi sostenuto nel recuperare, negli archivi dello Stato Italiano, realizzati negli scantinati delle carceri di Regina Coeli, la documentazione relativa alla causa di nullità del mio vincolo matrimoniale che era stato ottenuto da mio marito inducendo i testimoni a giurare il falso e inducendo me stessa a dichiarare il falso contro ogni mio interesse, e cioè che io non volessi figli. Lo scopo di lui fu quello - dopo sette anni di matrimonio - di togliersi dall'obbligo di intervenire a reciproco supporto anche e solo in caso di bisogno e, soprattutto, di levarsi di dosso la ferita narcisistica di essere stato lasciato. Meglio far giurare il falso a tutti i testimoni... e truffare la sprovveduta sottoscrittta.

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    Avv. Giosue Marigliano
    luglio 20, 2016 @ 15:25

    Buongiorno Signora, accolgo con piacere i suoi ringraziamenti pubblici, dopo quelli già ricevuti in privato, e la ringrazio. A presto.

    Reply
Marta
luglio 27, 2015 @ 10:28

Buongiorno, mi sembra di capire che il processo di delibazione, anche se condiviso da entrambi i coniugi, è piuttosto lungo per burocrazia di tribunali. è possibile sposarsi in chiesa avendo la nullità di matrimonio precedente ma non essendo ancora delibato?

Reply
    Avv. Giosue Marigliano
    settembre 9, 2015 @ 11:59

    Buongiorno Marta, è possibile risposarsi in Chiesa dopo aver ottenuto la dichiarazione di nullità del precedente matrimonio celebrando un matrimonio religioso, privo cioè degli effetti civili se questi non sono ancora cessati (con sentenza di cessazione o con la delibazione). Occorre però un particolare nulla osta dell'Ordinario del luogo dove verrà celebrato il matrimonio religioso.

    Reply
Cristina
novembre 13, 2014 @ 21:38

Buonasera sono cristina persona sorda profonda... Vorrei capire come mai mio ex marito mi chiede in fretta di firmare il ricorso delibazione congiunta di sentenza ecclesiastica di nullità ? Cosa cambia se non firmo ? Quali problemi avrà mio ex marito se non firmo ? lui è un benestante con i soldi della famiglia ha ottenuto la sacra Rota.. Non ho potuto presentare alla udienza per opporsi perché non ho soldi e poi non ho testimoni disponibili per dire che non è vero . Per favore fammi capire di come mai ha tanta fretta di avere la mia firma ? Ha paura di quella cosa? Da lui Ho il diritto di avere qualcosa o no... ? Con lui non abbiamo fatto i figli ... Meno male. Ora non posso permettere un legale perché ho tante spese. Cordiali saluti .

Reply
    Avv. Giosue Marigliano
    novembre 21, 2014 @ 15:09

    Buonasera Cristina, alla luce dei dati che mi fornisce, non ho possibilità di darle una risposta esauriente e professionale alle sue tante domande.

    Reply
lucia
maggio 22, 2014 @ 08:36

Buongiorno Vorrei sapere, cortesemente, se, dal punto di vista dello Stato Civile dei due ex coniugi, la decorrenza della variazione sia dalla data della Sentenza della Corte d'Appello, o dalla data della Sentenza del Tribunale Ecclesiastico. Grazie

Reply
    Avv. Giosue Marigliano
    settembre 22, 2014 @ 11:42

    Buongiorno, la pubblicazione della definitiva sentenza civile fa decorrere, dalla data di deposito della stessa, ogni effetto giuridico nell’ordinamento italiano. La pubblicazione della sentenza ecclesiastica di appello (o eventualmente quella di terzo grado) da parte del Tribunale Ecclesiastico, è immediatamente esecutiva producendo effetti in ambito religioso. Spetta, quindi, a questo Tribunale comunicare la pronuncia all’Ordinario del luogo ove i coniugi si sono sposati, affinché l’annoti nei registri matrimoniali.

    Reply
Fiorella
aprile 2, 2014 @ 14:19

Salve, nel caso di sentenza di nullità del matrimonio del Tribunale ecclesiastico non delibata, lo status di erede sussiste a favore del coniuge superstite? E' possibile avviare il procedimento di delibazione da parte degli eredi del coniuge deceduto? Grazie

Reply
    Avv. Giosue Marigliano
    maggio 14, 2014 @ 17:12

    Buongiorno Fiorella, secondo giurisprudenza maggioritaria, ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, nelle persone di Bettino Craxi e del Card. Agostino Casaroli, deve escludersi la legittimazione degli eredi del coniuge a richiedere alla competente Corte di Appello la delibazione della sentenza ecclesiastica con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio religioso da quest'ultimo celebrato. Tale esclusione opera anche nell'ipotesi in cui gli eredi hanno proseguito l'azione di nullità innanzi il giudice ecclesiastico, ottenendo la relativa pronuncia. Qualora la domanda venisse comunque proposta si violerebbe il principio del contraddittorio determinandosi la nullità radicale e insanabile del procedimento e quindi l'inesistenza della sentenza per mancata instaurazione del rapporto processuale. Il vizio di inesistenza dell'eventuale provvedimento che accogliesse la domanda di delibazione nei confronti di un soggetto defunto può essere dedotto: 1. da chiunque vi abbia un valido interesse; 2. in ogni tempo e 3. senza alcuna limitazione di forme (anche con un'apposita "actio nullitaits").

    Reply
francesca
marzo 2, 2014 @ 08:57

Buongiorno, ho ottenuto l'annullamento del mio matrimonio per mancanza da parte mia di indissolubilita' del vincolo. Mio marito non ha partecipato alla causa perché non interessato quindi non ha potuto dichiarare di esserne al corrente ma dallo svolgersi dei fatti risulta evidente che conducevamo una vita laica entrambi ( vd convivenza prima del matrimonio). Ho chiesto a giugno 2013 la delibazione, all'udienza di febbraio di nuovo lui non si è presentato. Il giudizio è stato fissato per ottobre 2014 e mi chiedevo: nel caso la corte d'appello mi negasse la delibazione ed io procedessi a divorzio civile, potrei risposarmi in Chiesa? Faccio presente che dopo l'annullamento ho chiesto di poter celebrare nuovo matrimonio con rito solo religioso e mi è stato negato. Grazie in anticipo Cordiali saluti

Reply
    Avv. Giosue Marigliano
    marzo 3, 2014 @ 09:56

    Buongiorno Francesca, rispondo alla sua domanda affermativamente. La cessazione degli effetti civili, ottenuta con il divorzio oppure con la delibazione, e l'ottenuta dichiarazione di nullità del matrimonio religioso permette di potersi risposare con rito religioso o concordatario. Il diniego alla sua richiesta di nulla osta per celebrare matrimonio solo con rito religioso senza aver previamente ottenuto la cessazione degli effetti civili è prassi più o meno seguita. A volte, invece, il permesso di contrarre nozze religiose viene concesso.

    Reply
Antonio
agosto 19, 2013 @ 00:27

Cosa succede se la sentenza di divorzio diviene definitiva prima della deliberazione? Nel caso in cui il processo di divorzio si sia già concluso, la successiva delibazione pone fine ai provvedimenti economici (assegno di mantenimeto) adottati in quella sede?

Reply
    Avv. Giosue Marigliano
    gennaio 8, 2014 @ 17:44

    Buongiorno Antonio, la sentenza di divorzio - che ha causa petendi e petitum diversi da quelli della sentenza di nullità del matrimonio - ove nel relativo giudizio non si sia espressamente statuito in ordine alla validità del matrimonio (con il conseguente insorgere delle problematiche poste dalla statuizione contenuta nell’art. 8, comma 2, lett. c dell’Accordo del 18 febbraio 1984), di per sè non impedisce la delibabilità della sentenza dei Tribunali Ecclesiastici che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario (cf. Cass. Civ. 4202/2001). Poiché è competenza sostanziale dello Stato italiano la disciplina dei rapporti patrimoniali fra i coniugi derivanti dai conseguiti effetti civili dei matrimoni concordatari, una volta accertato nel giudizio di divorzio, la spettanza a una parte di un assegno divorzile, ove su tale statuizione si sia formato il giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., questo resta intangibile, in forza dell’art. 2909 cod. civ. artt. 129 e 129 bis cod. civ., dettando tali articoli una normativa che, in caso di passaggio in giudicato di una sentenza di divorzio prima della delibazione della sentenza ecclesiastica, ai finì della sua applicabilità ne implica il coordinamento con i principi che regolano il giudicato.

    Reply
michele
luglio 26, 2013 @ 23:27

volevo sapere se, dopo aver ottenuto l'annullamento del matrimonio dalla sacra rota e non avendo richiesto la delibazione alla corte d'Appello, risposandoci regolarmente facendo il rito religioso, si hanno gli stessi diritti di un normale matrimonio? Grazie

Reply
    Avv. Giosue Marigliano
    luglio 29, 2013 @ 10:07

    Buongiorno, per poter avere il nulla osta al matrimonio religioso, il parroco verifica se sono cessati gli effetti civili del matrimonio precedente riscontrando o la presenza della sentenza di divorzio o l'intervenuta delibazione della competente Corte di Appello. Per evitare di sposare religiosamente chi è ancora unito civilmente (la separazione, infatti, non muta lo status di coniuge), dando luogo così ad una sorta di bigamia sui generis usualmente la Chiesa non permette di celebrare matrimonio solo canonico. Qualora accadesse, e a volte succede, dal matrimonio solo religioso (che non viene trasmesso dal Parroco all'ufficiale di stato civile per la trascrizione nei registri di stato civile), non sorgono comunque effetti civili. Per celebrare un matrimonio solo canonico è, in caso, necessaria l'autorizzazione del Vescovo competente.

    Reply
Sara sassi
aprile 10, 2013 @ 22:19

È possibile che il tribunale di prima istanza dichiari nullo il matrimonio e addebiti la colpa ad un coniuge, mentre alla sacra rota, senza neanche aver sentito le parti, si abbia una sentenza conforme di nullità, ma con addebito questa volta con addebito all'altro coniuge???? C'è qualcosa che non quadra. Grazie

Reply
    Avv. Giosue Marigliano
    aprile 12, 2013 @ 15:47

    Gentilissima Signora, quando il Tribunale Ecclesiastico competente emette una sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio non addebita, nella terminologia civilistica, la colpa ad un coniuge o all'altro ma constata e poi dichiara che quel matrimonio non è sorto con i requisiti richiesti dal Legislatore Canonico. Il Tribunale della Rota Romana, come ogni altro Tribunale Ecclesiastico, onde evitare di ledere l'esercizio del diritto alla difesa di una parte in causa, non può non informare la parte convenuta dell'inizio del processo. Spetterà poi a questa, eventualmente, prendervi parte. Ed il Tribunale di secondo grado, nel suo caso la Rota, ben potrebbe emettere una sentenza che dichiari la nullità del matrimonio per un altro capo di nullità non precedentemente considerato dal Tribunale di prima istanza. Qualora ciò si verificasse, non si avrebbero due sentenze conformi (necessarie per definire il giudizio), ma difformi insuscettibili, in un certo senso, di passare in giudicato. Occorrerebbe quindi un terzo grado di giudizio al fine di dichiarare la validità o la nullità (e per quale motivo) del matrimonio. Quanto sopra, a grandi linee, per rispondere alle sue domande che però sembrano essere mancanti di alcuni passaggi. Pertanto, se lo ritiene, può dialogare con il sottoscritto, contattando lo studio ai numeri che trova nella pagina dei contatti.

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