Anche per il Tribunale il “vaccino” anti Covid non tutela l’interesse dei minori
Una recentissima sentenza del Tribunale di Pistoia ha giustamente ritenuto che alla luce dei dati medici e scientifici «la somministrazione dei preparati vaccinali attualmente in uso per la malattia da Sars-Cov-2» non corrisponde al miglior interesse, anche medico, del minore.
Tale valutazione del miglior interesse del minore non può «essere modificata per bilanciamento con contrapposte esigenze di interesse pubblico» dato che «la duplice valenza del diritto alla salute nella prospettiva dell’art. 32 Cost., come diritto fondamentale e come interesse della collettività, non può comportare una sistematica prevalenza dell’interesse pubblico sul diritto individuale» (si veda al riguardo la sentenza n. 5/2018 della Corte Costituzionale, pronunciata, peraltro, in caso di obbligo vaccinale, che nella fattispecie è insussistente).
Con questa motivazione il Tribunale ha respinto il ricorso di una madre che, in contrasto con il padre, chiedeva al Giudice, l’autorizzazione a sottoporre i 3 figli minori (uno ultra dodicenne e due di età inferiore ai 12 anni) alla vaccinazione anti Covid, contro la volontà dell’ex coniuge.
La sentenza del Tribunale ha dato ragione al padre che si è opposto al trattamento sanitario dei bambini con i sieri Covid riconoscendo che il rapporto rischi/benefici non fosse adeguato.
Nella sentenza in commento l’organo giudicante ha affermato che «in ordine ai possibili benefici del vaccino, occorre considerare il dato empirico per cui i vaccini attualmente disponibili contro l’infezione da Sars-Cov-2 non valgono ad evitare il contagio: trattasi di aspetto che può considerarsi notorio alla luce dello sviluppo della situazione epidemiologica e confermato dalle indicazioni terapeutiche dei vaccini, desumibili dai fogli illustrativi sopra richiamati, le quali riguardano la prevenzione della “malattia causata dal virus SARS-CoV-2” e non il contagio o la trasmissione del virus stesso».
«Per quanto attiene invece ai possibili rischi, deve innanzitutto osservarsi come ancora il foglio illustrativo dei due sieri oggi disponibili per i soggetti minorenni dichiari “non nota” la “frequenza” degli eventi avversi più gravi, come reazioni allergiche gravi e reazioni impreviste del sistema immunitario».
Aggiungendo anche che «per entrambi i vaccini, inoltre, è specificato che essi comportano “un aumento del rischio di miocardite (infiammazione del cuore) e pericardite (infiammazione del rivestimento esterno del cuore)”» […].
Il Tribunale ha altresì tenuto a ricordare che «i vaccini attualmente in uso in Italia sono stati autorizzati “sotto condizione” da parte dall’autorità europea, poiché non risulta completata la necessaria IV fase di sperimentazione: ciò, di per sé, dovrebbe indurre a particolare cautela […] specie in considerazione delle attuali limitate conoscenze che si hanno anche nella comunità scientifica in ordine ai possibili effetti avversi, non solo a breve termine ma soprattutto a medio-lungo termine, che tali vaccini possono indurre nonché, di contro, della protezione non conosciuta e non totale che gli stessi offrono (le stesse case farmaceutiche produttrici indicano, nei fogli illustrativi, che non soltanto “potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono”, ma anche che non è “nota la durata del periodo di copertura”).
Alla luce di tutto ciò il Tribunale, dopo aver fatto presente che anche Pfizer e Moderna, nei fogli illustrativi pubblicati dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), indicano che il loro “vaccino” “non è raccomandato nei bambini di età inferiore a 12 anni”, ha così sentenziato: «L’autorità giudiziaria non può considerarsi ragionevolmente legittimata ad autorizzare l’utilizzo di un farmaco che l’autorità sanitaria a ciò preposta raccomanda di non utilizzare in casi analoghi […] Ciò già di per sé costituisce dato significativo atto a condurre al rigetto del ricorso».
Ci auguriamo che a questa pronuncia ne seguano altre simili e che la Magistratura trovi finalmente il coraggio di emettere provvedimenti analoghi che, peraltro semplicemente, si basino sulla nostra Carta Costituzionale.
Qui di seguito la sentenza del Tribunale di Pistoia
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