Bressanone: Giudice di Pace annulla la multa per non uso della mascherina
Solo poche ore fa, nel commentare la sentenza del Tribunale di Pistoia che, nel respingere il ricorso di una madre che chiedeva al Giudice l’autorizzazione a sottoporre i 3 figli minori alla vaccinazione anti Covid, contro la volontà dell’ex coniuge, accoglieva l’opposizione del padre al trattamento sanitario dei figli con i sieri Covid riconoscendo che il rapporto rischi/benefici non fosse adeguato e che la somministrazione dei preparati “vaccinali” in uso per la malattia da Sars-Cov-2 non corrispondesse al miglior interesse dei minori, auspicavamo segni di vita dalla Magistratura.
Ebbene, l’ufficio del Giudice di Pace di Bressanone, con sentenza depositata il 9 marzo u.s., dando seguito ai segnali di risveglio in atto e tanto sperati, ha accolto il ricorso presentato per l’annullamento della sanzione amministrativa comminata per il mancato uso di dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
Il Giudice adito, sulla scia della motivazione della nota sentenza n. 1842/2021 del Tribunale di Pisa alla quale ha rimandato per relationem, ha affermato che «l’epidemia o la pandemia non rientrano in alcun modo nell’ambito della calamità naturale, per il semplice motivo che sono dimensioni di crisi del tutto diverse fra di loro. Il Legislatore, nel redigere un testo onnicomprensivo sulla Protezione civile come il d.lgs. 1/2018, non ha infatti indicato il rischio epidemico fra quelli a causa dei quali occorre intervenire, previa dichiarazione di stato di emergenza comunale, regionale o nazionale. Manca, perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell’art. 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.
Questo Giudice di Pace quindi fa proprie le conclusioni statuite dal giudice di merito del capoluogo toscano: “la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVI D-19, nonché tutte le successive proroghe dello stesso stato di emergenza”».
Rimaniamo fiduciosi che altri Uffici giudiziari della Repubblica, che hanno sul ruolo questioni riguardanti tutta la materia direttamente o indirettamente connessa al Covid19, abbiano il coraggio di evidenziare, in nome del popolo italiano, quale compressione dei diritti fondamentali sia stata realizzata in Italia al tempo della diffusione del virus Sars-Cov-2 avuto riguardo ai diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.), alla pari dignità sociale (art. 3 Cost.), alla libertà personale (art. 13 Cost), alla libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.), al diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.), al diritto alla scuola (art. 34 Cost.), al diritto al lavoro (art. 36 Cost), al diritto alla libertà di impresa (art. 41 Cost.).
Qui di seguito la sentenza n. 4/2022 del Giudice di Pace di Bressanone
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