Covid19: pubblicata la Legge 18 febbraio 2022, n. 11
Il D.L. 24.12.2021/221, c.d. Decreto Natale, è stato convertito nella legge n. 11/2022, entrata in vigore il 19 febbraio u.s., recante la conversione in legge, con modificazioni, del suddetto decreto-legge n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (qui il link alla Gazzetta Ufficiale).
In sede di conversione, oltre alla conferma della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, stato di emergenza che, come ricorderemo sempre, non è previsto né disciplinato in alcun articolo della nostra Costituzione in grado di ricomprendere tutte quelle situazioni diverse (purché interne) che non si riferiscono al vero e proprio “stato di guerra” previsto dall’art. 78 Cost. (inerente a conflitti bellici esterni),
si segnalano le seguenti previsioni:
– il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, è confermato fino al 31 marzo 2022 (art. 16, comma 1, Allegato A, D.L. n. 221/2021);
– i lavoratori fragili (di cui all’art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), fino al 31 marzo 2022, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17, comma 1, D.L. n. 221/2021);
– per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati (di cui all’art. 26, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) e per i lavoratori con disabilità grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), fino al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero (art. 17, comma 3 bis, D.L. n. 221/2021);
– i congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall’art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022 (art. 17, comma 3, D.L. n. 221/2021).
Previste, agli artt. 5-quinquies e 5-septies, D.L. n. 221/2021, anche disposizioni sull’impiego del lasciapassare nei luoghi di lavoro del settore pubblico e privato.
Qui di seguito il testo della L. 11/2022
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