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Nullità del matrimonio concordatario per vizio psichico: delibazione

Nullità del matrimonio concordatario per vizio psichico: delibazione

La I Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 6 luglio 2015 n. 13883, in tema di dichiarazione di efficacia nello Stato Italiano di una sentenza canonica dichiarativa della nullità del matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio ed incapacità ad assumere e adempiere gli oneri matrimoniali essenziali per cause psichiche, ha nuovamente ribadito il principio, già consolidato nella giurisprdudenza degli Ermellini, della efficacia in Italia delle sentenze ecclesiastiche emesse ex can. 1095, nn. 2 e 3 CJC.

Al riconoscimento, dichiarato con sentenza dalla Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, si era opposta la parte convenuta deducendo di aver legittimamente confidato nella validità del matrimonio non essendo a conoscenza della incapacità dell’attore per cause psichiche.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della convenuta confermando la compatibilità con l’ordine pubblico interno del vizio del consenso dichiarato dal Giudice ecclesiastico nel processo di nullità matrimoniale, riconoscendo tutti fondati i seguenti rilievi della Corte di Appello:

1. compatibilità del vizio del consenso riscontrato con l’ordine pubblico interno;

2. specificità dell’ordinamento canonico, che il giudice della delibazione deve tenere conto;

3. che, in particolare, il dedotto vizio nella disciplina del codice civile non contempla come elemento essenziale la riconoscibilità;

4. assenza di un principio generale di ordine pubblico a tutela dell’affidamento, valendo il canone di buona fede solo per le apposizioni unilaterali di condizioni (riserve mentali) vizianti il consenso.

La Corte, nella sentenza richiamata, ha ribadito che: “In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall’ipotesi d’invalidità contemplata dall’art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell’ordinamento italiano. In particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell’affidamento della controparte, poiché, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell’incapacità naturale dà rilievo alla buona o malafede dell’altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell’incapacità naturale, quale causa d’invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico”.

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