Addebito della separazione: inosservanza dell’obbligo di fedeltà
La pronuncia di addebito della separazione personale, che non si fonda sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, in caso di inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale richiede che la prova della relazione extraconiugale accerti che tale violazione sia stata la causa e non l’effetto della disgregazione del matrimonio.
La I Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7057 (pubblicata l’8/04/2015) conferma che violare l’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave dei doveri indicati dal codice civile che, oltre a determinare l’inollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile.
Ciò sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale e «i fatti che escludono il nesso di causalità tra la violazione accertata e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ove non emergano dagli atti del processo, devono essere allegati e provati dalla parte che resiste alla domanda di addebito».
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