L’incapacità di assumere e adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio comprende quei casi in cui si trova chi, per cause di natura psichica, non può assumere ed adempiere le obbligazioni fondamentali del matrimonio.
In tali circostanze di difetto del consenso, a differenza dei casi di difetto di discrezione di giudizio, l’incapacità di assumere non viene considerata in relazione al soggetto ma relativamente all’oggetto.
Ben potrebbe essere inabile al matrimonio colui che (incapace di assumere gli oneri coniugali), al momento di contrarre le nozze abbia avuto la discrezione di giudizio sufficiente per un valido consenso.
Vengono ricomprese in tale categoria, oltre alle affezioni di carattere sessuale (omosessualità e ninfomania su tutte), ed alle deviazioni o perversioni sessuali (ad es.: travestitismo, feticismo, masochismo, transessualismo etc.), tutti quei disturbi di carattere psichico e caratteriale che non permettono di stabilire quella relazione interpersonale che è richiesta dalla comunione di vita coniugale, necessaria per il raggiungimento della finalità propria del matrimonio.
Tale incapacità dovrà essere antecedente al matrimonio e perpetua (vale a dire che non può essere corretta con gli ordinari mezzi terapeutici).
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