Il matrimonio rato e non consumato, tra battezzati e tra una parte battezzata e l’altra non battezzata, per un giusto motivo può essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una delle due, anche se l’altra parte fosse contraria.
Secondo il CJC si ha consumazione del matrimonio quando i coniugi hanno compiuto tra loro volontariamente e coscientemente l’atto per sé idoneo alla generazione della prole vale a dire il primo atto sessuale compiuto dopo la prestazione del consenso.
Non hanno, quindi, rilievo alcuno (ai fini della consumazione) eventuali rapporti prematrimoniali.
Potrebbe non essere concessa la dispensa nei casi di inconsumazione ma con parallelo concepimento indotto con la procreazione artificiale.
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