La violenza o il timore determinano l’invalidità del matrimonio se concorrono i seguenti requisiti:
• deve essere grave, sia in senso oggettivo che soggettivo, vale a dire relativo all’indole, al sesso, all’età di chi subisce o di chi incute il timore o relativo al rapporto tra chi subisce e chi incute timore;
• deve provenire dall’esterno, dal comportamento volontario di un’altra persona;
• ma non deve necessariamente essere stato provocato al fine di indurre al matrimonio, potendo, cioè, anche essere non intenzionale;
• senza dare alcuna alternativa, costringendo la parte a scegliere il matrimonio quale mezzo necessario ed unico per liberarsi dal timore di subire violenze fisiche o psicologiche.
Il timore può inoltre essere reverenziale quando, per il particolare tipo di rapporto che lega chi subisce e chi incute il timore (genitore-figlio, tutore-tutelato etc.), si sceglie il matrimonio quale unica via d’uscita possibile; rimedio motivato dalla paura di arrecare un dolore, un dispiacere o un rancore alla persona che insiste a che venga celebrato il matrimonio.
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