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Aspetti civilistici della nullità del matrimonio religioso: rapporti patrimoniali dopo la delibazione ed esecutività della sentenza ecclesiastica

Aspetti civilistici della nullità del matrimonio religioso: rapporti patrimoniali dopo la delibazione ed esecutività della sentenza ecclesiastica

La Corte di Appello in sede di delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio religioso, ha il potere di disporre in favore del coniuge in buona fede, solo in via provvisoria, una congrua indennità e la corresponsione di alimenti. Ogni decisione definitiva in ordine al diritto del predetto coniuge (quello in buona fede) ad ottenere la congrua indennità e gli alimenti, ed alla determinazione della misura di entrambi, resta riservata al giudice competente secondo le norme processuali generali (Cass. sent. n. 8477 del 1992).
Va da sè che l’indennizzo di cui sopra è a carico del coniuge “imputabile”, cioè di quello che abbia contratto il matrimonio conoscendo (o dovendo conoscere) il vizio che lo inficiava.
Pertanto in caso, ad es., di matrimonio ecclesiastico nullo per amentia, deve negarsi la possibilità di fare ricorso ai criteri sopra indicati (disciplinati normativamente dall’art. 129-bis del cod. civ.) ove si tratti di liquidare un assegno mensile a carico del coniuge per la cui amentia, appunto, sia stata rilevata in sede ecclesiastica la nullità del vincolo (Cass. 140/88).
Vi sono alcune decisioni della Ia sez. civile della Corte di Cassazione in merito alla problematica relativa al rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di annullamento canonico e quello riguardante la cessazione degli effetti civili: la Corte ha affermato che il giudicato di divorzio non è di ostacolo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (Sent. 12144/93).
Se il giudizio civile (di divorzio) è ancora pendente ciò impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica. Il giudizio civile viene, invece, paralizzato solo dalla già avvenuta delibazione della sentenza ecclesiastica (Cass. 3345/97).

Art. 129bis c.c. – Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio [117, 122] è tenuto a corrispondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto [156]. L’indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati [433].
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l’indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell’indennità.

29 Comments

Domenico Incatasciato
gennaio 31, 2020 @ 11:31

Buongiorno Avrei da chiederVi una delucidazione in merito alla delibazione di una sentenza ecclesiastica. Dopo 2 anni e mezzo ho richiesto e ottenuto l'annullamento, per la chiesa, del mio matrimonio a cui la controparte non si è opposta. (premetto che, precedentemente é stata adottata una separazione consensuale). Qualora il processo di delibazione volga a mio favore, (la controparte adesso si sta opponendo) e quindi, il matrimonio venga annullato anche per lo stato italiano, cosa comporta agli accordi economici presi in fase di separazione? decadono anche loro visto che si reggono su un matrimonio che non esiste più? Grazie Cordiali Saluti Incatasciato Domenico

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    Avv. Giosue Marigliano
    febbraio 27, 2020 @ 12:40

    Buongiorno Domenico, come da mia precedente risposta ad una sua domanda (che può vedere qui sotto), può sicuramente togliersi ogni dubbio chiedendo al collega che la assiste nel procedimento di delibazione in Corte di Appello. Inoltre, non avendo conoscenza delle carte processuali, non le darei comunque la giusta assistenza.

    Reply
Domenico
gennaio 28, 2020 @ 15:45

Buonasera Avevo una domanda circa la delibazione a seguito nullità, il tutto fatto dopo una separazione consensuale. Sto aspettando l'esito della corte d'appello. Se la nullità viene delibata, devo continuare a pagare il mantenimento deciso durante la separazione consensuale? Grazie

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    Avv. Giosue Marigliano
    gennaio 28, 2020 @ 18:21

    Buonasera Domenico, premesso che sicuramente anche il collega che l'ha seguita nel procedimento per la delibazione in Corte di Appello saprà dare compiuta risposta ai suoi dubbi e alle sue domande, in caso di delibazione troverà certamente nel provvedimento della Corte competente il riferimento sul mantenimento. Chiaramente dovrà aver spiegato apposita domanda in tal senso.

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Tommaso
dicembre 6, 2017 @ 23:24

Egregio Avvocato, ho ottenuto l'annullamento rotale del matrimonio, a dicembre 2017 è stata presieduta l'udienza presso la corte d'appello, il mio avvocato mi ha riferito che l'esito è in "decisione" cioè bisogna attendere la sentenza. Le volevo fare due domande. 1) Se non venisse accettata la delibazione (per un qualsiasi motivo) devo ripetere l'iter per il divorzio in tribunale?

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    Avv. Giosue Marigliano
    dicembre 7, 2017 @ 09:04

    Buongiorno Tommaso, permetta a me una domanda: ma al suo avvocato l'ha fatta la stessa domanda che rivolge a me? In caso affermativo, il collega non le ha saputo rispondere, è stato evasivo o cosa? Se, invece, non gli ha rivolto il quesito le consiglio, anche per profili deontologici, di porgere prima al suo legale quella domanda. In ogni altro caso, se ritiene, può ricontattarmi.

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Christian
giugno 27, 2017 @ 16:51

La domanda è semplice: chi ha ottenuto la sentenza di nullità ecclesiastica con responsabilità della sola controparte e poi delibazione da parte dello stato italiano, può richiedere indietro quanto fino ad allora versato per il matenimento del non più ex conige (v. ex tunc)? Grazie

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    Avv. Giosue Marigliano
    luglio 4, 2017 @ 19:34

    Buongiorno Christian, gli alimenti versati, a titolo di mantenimento dovuto alla moglie o ai figli, sono impignorabili, non compensabili e irripetibili. Le somme non possono quindi essere "richieste indietro".

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Antonio
settembre 28, 2016 @ 03:16

Buongiorno egregio avv. Io ho già ottenuto a gennaio 2016 la doppia sentenza canonica e questo mese c'è stata udienza in Corte di Appello per la delibazione. Nel frattempo siamo in attesa di un bimbo e sentiamo il bisogno spirituale di volerci sposare. La domanda che le pongo, secondo lei possiamo richiedere nel mentre che atti arrivano in comune di sposarci in chiesa e con trascrizione tardiva in comune? Allo stato attuale sono on regime di separazione consensuale e non ho mai richiesto il divorzio. Quali sono i tempi per poter richiedere un matrimonio concordatario? Anticipatamente rinotazione Antonio

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    Avv. Giosue Marigliano
    settembre 28, 2016 @ 08:57

    Buongiorno Antonio, difficilmente le Curie, pur essendo prevista normativamente la possibilità della trascrizione tardiva, concedono il nulla osta al matrimonio prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio o di quella che deliba le nozze. Il consiglio che posso darle prima di affrontare qualsiasi passo volto all'organizzazione del matrimonio è quello di andare a chiedere all'Ufficio Matrimoni della Curia della sua Diocesi.

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mario
giugno 7, 2016 @ 11:52

Salve, ho richiesto ed ottenuto l'annullamento del matrimonio da mia moglie, la sentenza è stata delibata dalla Corte d'Appello ecclesiastica. Ad oggi è pendente altresì un procedimento civile di separazione, e a breve dovrebbe scadere il termine del giudice per emettere la sentenza. Mia moglie ha richiesto un assegno di mantenimento mensile di 350,00 euro. Può ottenerlo anche se il matrimonio è già stato dichiarato nullo anche in Corte d'Appello? Quale è la pronuncia di Cassazione di riferimento?

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    Avv. Giosue Marigliano
    giugno 8, 2016 @ 12:10

    Buongiorno Mario, l'oggetto delle pronunce di nullità matrimoniale emesse dai Tribunali Ecclesiastici non riguarda minimamente gli aspetti patrimoniali eventualmente pendenti tra le parti, tipico invece (benché non unico) delle sentenze di separazione e di divorzio. Ed infatti il petitum, la causa petendi e le conseguenze del giudizio e della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, che tra l'altro opera ex tunc, investono soltanto la dichiarazione circa la validità o l'invalidità del Sacramento.

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Pasquale
aprile 10, 2015 @ 21:36

Buonasera Avv. ho avviato, ed ottenuto nel 2009, la doppia sentenza rotale per l'annullamento del matrimonio. Il motivo citato nella sentenza di annullamento è "condizione de futuro apposta dall'uomo, attore (can. 1102 § 1, C.I.C.)". In breve avevo posto la condizione che se la mia futura moglie non mi avesse raggiunto nel mio luogo di lavoro, non mi sarei mai sposato. Nel 2015non io ma la mia ex moglie chiede la delibazione presso la CdA. Le volevo chiedere quanto segue: 1) può la ex moglie chiedere la delibazione della sentenza ecclesiastica?; 2) in base alla Sua esperienza e conoscenza può la motivazione "condizione de futuro apposta dall'uomo, attore (can. 1102 § 1, C.I.C.)" essere motivo di rigetto della delibazione? Grazie. Cordiali saluti

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    Avv. Giosue Marigliano
    maggio 15, 2015 @ 18:07

    Buonasera Pasquale, rispondo alle sue domande. 1) Il procedimento di delibazione può essere iniziato da uno dei due coniugi: con atto di citazione se le parti sono in disaccordo tra loro in merito alla volontà di procedere alla delibazione della sentenza ed il procedimento assumerà la forma contenziosa; con ricorso qualora, invece, entrambe le parti richiedano congiuntamente l'esecutività della sentenza ecclesiastica ed il giudizio si svolgerà con rito camerale. 2) Per quanto riguarda la possibile delibazione di una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio per condizione de futuro apposta, il giudice civile in sede di delibazione deve verificare che il coniuge che intendeva subordinare a condizione il matrimonio abbia fatto partecipe l'altro coniuge di tale sua volontà in modo espresso, o, quanto meno, con fatti concludenti dai quali era univocamente desumibile, con l'ordinaria diligenza, tale volontà. E' bene ribadire, come già evidenziato in altre risposte, che durante il giudizio di delibazione non vi è alcuna integrazione di attività istruttoria: il giudice della delibazione potrà solo fare riferimento alle sentenze ecclesiastiche ed agli atti del processo canonico eventualmente prodotti.

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Lucia
aprile 17, 2014 @ 18:53

Ho divorziato da mio marito lo scorso novembre 2013, con diritto al mantenimento. Non abbiamo avuto figli. Adesso mi arriva la citazione per la delibazione della sentenza di nullità del matrimonio con udienza prevista a metà luglio. Posso fare opposizione alla delibazione? Che succede alla sentenza di divorzio? Grazie. Cordialità.

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    Avv. Giosue Marigliano
    maggio 13, 2014 @ 23:16

    Buonasera Lucia, gli effetti civili del matrimonio cessano una volta emessa la sentenza di divorzio oppure, se questa non è intervenuta ancora, attraverso la delibazione della sentenza di annullamento. Per il principio del "ne bis in idem" infatti un Giudice non può pronunciarsi due volte sulla stessa azione quando si è formato il giudicato. La Corte di Appello quando è chiamata a delibare una sentenza di nullità del matrimonio pronunciata da un Tribunale Ecclesiastico, può soltanto, nella sentenza intesa a rendere esecutiva detta decisione, "statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia". Il giudice della delibazione della sentenza ecclesiastica può quindi solo adottare eventuali provvedimenti economici provvisori, aventi funzione strumentale e natura anticipatoria, in quanto diretti ad assicurare la "fruttuosità pratica" della decisione definitiva, che resta dunque sottratta alla competenza del giudice della delibazione e affidata invece al giudice competente per la decisione sulla materia (cfr. Cass. 2003/17535; 2007/11654).

    Reply
maddalena domenico
marzo 30, 2014 @ 23:48

Buonasera.Egr.Avvocato gradirei sapere se c'è un termine per chiedere la delibazione di una sentenza di nullità del matrimonio concordatario divenuta definitiva ed esecutiva emessa dal Tribunale di Appello del vicariato di Roma.Grazie e cordiali saluti

Reply
    Avv. Giosue Marigliano
    maggio 14, 2014 @ 17:20

    Buongiorno Maddalena, non c'è alcun termine per richiedere, alla Corte di Appello del luogo ove si sono celebrate le nozze, la delibazione di una sentenza che ha pronunciato la nullità del matrimonio con doppia sentenza conforme, ed una volta ottenuto il Decreto di esecutività civile rilasciato dalla Segnatura Apostolica.

    Reply
giovanni
marzo 16, 2014 @ 12:02

Dopo essermi spostato una prima volta ho ottenuto il divorzio in sede civile (2004). Nel contempo, attore l'altro coniuge, ho ottenuto anche la doppia sentenza rotale per l'annullamento del matrimonio (con restrizioni esclusivamente alla parte attrice). Mi sono già risposato civilmente nel 2008. Ora, per potermi sposare con rito ecclesiastico (presso la Basilica di S. Pietro nella Città del Vaticano) è necessario effettuare la delibazione delle sentenze rotali, oppure posso seguire la normale procedura presso la mia parrocchia (presentazione documenti, giuramento, pubblicazioni, ecc.), con nulla-osta del mio parrocco (e del vescovo) per la sola celebrazione del rito ecclesiastico presso la Basilica? La ringrazio anticipatamente

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    Avv. Giosue Marigliano
    marzo 17, 2014 @ 11:07

    Buongiorno, in breve rispondo dicendole che per potersi risposare, sia con rito concordatario che con rito religioso, non necessita di alcuna delibazione. Segua la procedura ordinaria presso la sua parrocchia.

    Reply
Dario
marzo 7, 2014 @ 13:19

Buongiorno. una donna dopo 20 di matrimonio decide di separarsi dal marito. instaura contemporaneamente sia il giudizio civile di separazione giudiziale, che il giudizio ecclesiastico. il giudizio civile è giunto alla sentenza di primo grado che sarà appellata.pertanto non è ancora passata in giudicato. il giudizio ecclesiastico invece, è ormai finito, è stato pronunciato l'annullamento del matrimonio, ed ora non resta che delibare la sentenza. le mie domande sono: - e' possibile chiedere la delibazione della sentenza ecclesiastica, se il giudizio civile è ancora pendente? - se venisse delibata la sentenza, che effetti patrimonialistici avrebbe?? IL MOTIVO DEL MIO QUESITO E' IL SEGUENTE: - i coniugi il cui matrimonio è stato annulato, erano in comunione legale dei beni, il marito un mese prima del patrimonio ha comprato il terreno su cui in costanza di matrimonio è stata costruita un abitazione di grande valore, pertanto la casa ricade in comunione, e la moglie giustamente vuole la propria parte. cosa succederebbe se intervenisse la sentenza di delibazione? il diritto della moglie alla propria quota dell'abitazione verrebbe meno? sarebbe decurtato in qualco modo? cosa deve fare questa donna in questa fase? delibare comunque? attendere che si concluda il rito civile? spero di essere stato chiaro

Reply
    Avv. Giosue Marigliano
    marzo 12, 2014 @ 09:55

    Buongiorno Dario, le tante domande poste richiederebbero un incontro per poter essere trattate in maniera esauriente. Posso anticiparle però che per cominciare il procedimento di delibazione presso la competente Corte di Appello del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio concordatario occorre la conclusione del processo per la dichiarazione di nullità attraverso la "doppia conforme", ovverosia due sentenze emesse dal Tribunale Ecclesiastico che dichiarino la nullità del matrimonio religioso. Qualora poi venisse delibata la sentenza, e non è mai così scontato non essendo un automatismo, il Giudice della Corte di Appello, ricorrendone i presupposti, potrebbe fissare in un triennio l'obbligo di alimenti a carico dell'obbligato.

    Reply
anna
febbraio 14, 2014 @ 19:41

Può un giudice assentarsi il giorno della data fissata per la delibazione il 14/02? O può essere stato il proprio avvocato a bloccarlo perché voleva il pagamento x intero nonostante accordi fatti? E poi, c’è una linea veloce perché la sentenza arrivi al comune ? e se no quanto tempo ci vuole. La ringrazio infinitamente e buon lavoro distinti saluti

Reply
    Avv. Giosue Marigliano
    marzo 12, 2014 @ 09:59

    Buongiorno, rispondo alla sua domanda assicurandole che un avvocato non ha alcun potere normativamente disciplinato per evitare che un Giudice si presenti all'udienza stabilita. Spesso, purtroppo, in ogni Aula di Giustizia di tutti i Tribunali d'Italia, accade di assistere a rinvii d'ufficio ingiustificati e senza alcuna postuma spiegazione. Personalmente, poi, non conosco "linee veloci" per far arrivare la sentenza al Comune di appartenenza che usualmente in un paio di mesi dovrebbe essere annotata.

    Reply
FRANCESCA
dicembre 16, 2013 @ 21:28

DOPO UNA DIFFICILE SEPARAZIONE E A SEGUITO DI PIGNORAMENTO INCASSAVO UNA INGENTE SOMMA DI DANARO PER MANTENIMENTI NON PAGATI NEI PRIMI ANNI DELLA SEPARAZIONE. INTERVENIVA SUCCESSIVAMENTE LA DELIBAZIONE DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA. POSSO ESSERE COSTRETTA A RESTITUIRE I SOLDI PRECEDENTEMENTE INCASSATI E I MANTENIMENTI PERCEPITI FINO A OGGI PER ME E I MIEI FIGLI? GRAZIE PER LA RISPOSTA

Reply
    Avv. Giosue Marigliano
    marzo 12, 2014 @ 10:13

    Buongiorno Francesca, l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione in merito alla restituzione delle somme percepite a titolo di mantenimento non lascia adito a dubbi: “l’assegno provvisorio è ontologicamente destinato ad assicurare i mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario”; la conseguenza di ciò è che “tali somme si presumono consumate per il suo sostentamento”. Ed infatti i principi giurisprudenziali esistenti in tema di ripetizione delle somme pagate a titolo di mantenimento, sono molto espliciti affermando che le somme corrisposte in esecuzione dei provvedimenti emessi in sede presidenziale, non sono ripetibili. Poichè si presuppone che quelle somme siano servite a "mantenersi o a mantenere in vita" esse non possono essere restituite.

    Reply
flora
aprile 18, 2013 @ 18:54

buonasera, il mio compagno nel 2010 ha ottenuto lo scioglimento religioso del matrimonio concordatario con dispensa alla donna, noi vorremmo risposarci entro quest'anno, non eravamo informati sulla possibilità di chiedere la delibazione, cosi che il miocompagno ha iniziato le pratiche di divorzio che però passerà in giudicato tra un mese...si può fare ancora qualcosa.? noi volevamo celebrare un matrimonio anche solo religioso e in seguito fare il rito civile se per caso i documenti non arrivassero in tempo...sapendo di questo procedimento se per caso la delibazione arrivasse prima che la sentenza di divorzio venga emessa cosa succcederebbe?? grazie

Reply
Paola Monaco
febbraio 11, 2013 @ 10:39

Egregio Avvocato, scrivo per conto di un caro amico che sta per intraprendere la causa di nullità matrimoniale, sussistendo, a quanto pare, le condizioni per intraprendere questo percorso. Le vorrei chiedere, però, delucidazioni, circa una questione molto concreta, legata all'assegno di mantenimento, verso la quale la giurisprudenza dà spesso risposte contrastanti: in caso di conseguimento dello scioglimento del vincolo, l'assegno per l'altro coniuge disoccupato è ancora dovuto? Come potrà ben capire, serie difficoltà economiche, decisamente non trascurabili, sono legate a questa problematica. In attesa di un Suo cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

Reply
    Avv. Giosue Marigliano
    febbraio 12, 2013 @ 18:08

    Gentilissima Signora, mi permetta di fare una brevissima introduzione, sui principi generali, prima di rispondere alla sua domanda. Cominciamo con il dire che la Corte di Appello non ha l’obbligo di accogliere la domanda di riconoscimento degli effetti civili di una pronuncia di nullità canonica. Domanda che, tramite ricorso o citazione, viene portata alla cognizione della Corte di Appello del luogo ove è avvenuto il matrimonio alla fine del processo canonico di nullità matrimoniale. Ciò avviene in quanto la sentenza canonica dichiarativa della nullità non ha alcun valore dal punto di vista civilistico. E per fare in modo che acquisti efficacia anche nell’ordinamento giuridico italiano occorre il procedimento di delibazione presso la competente Corte di Appello: solo alla fine di tale procedimento, se la domanda viene accolta, la sentenza del giudice canonico può avere efficacia sul suolo patrio. Ma la giurisprudenza di legittimità, come dicevo, non è obbligata a delibare le sentenze ecclesiastiche e a renderle così efficaci nel nostro ordinamento. Quando la Corte di Appello, alla fine del procedimento di delibazione, e dopo aver verificato la non contrarietà all’ordine pubblico italiano delle sentenze ecclesiastiche, riconosce effetti civili alla sentenza canonica questi assumono rilevanza anche per l’attribuzione (a favore del solo coniuge in buona fede, cioè colui al quale il coniuge autore della riserva non ha esternato la sua intenzione): a) di “somme periodiche di denaro” in proporzione alle sostanze dell’altro coniuge per “un periodo non superiore a tre anni”, ove non abbia adeguti redditi propri e b) di “una congrua indennità” da parte del coniuge “al quale sia imputabile la nullità del matrimonio”. Ciò ai sensi degli artt. 129 e 129bis del c.c. Queste sono le conseguenze patrimoniali previste dal codice civile per il caso di matrimonio nullo ma “putativo”, ovvero ritenuto valido da almeno uno dei coniugi, applicabili anche ai matrimoni concordatari dichiarati nulli dal giuice canonico con sentenza riconosciuta agli effetti civili. In ordine agli eventuali e provvisori provvedimenti a favore del coniuge in buona fede, pertanto, assume rilevanza, gentilissima Signora, l’accertamento compiuto dalla Corte di Appello circa la conoscenza della riserva.

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