Nullità del matrimonio canonico “ex parte consensus”: can. 1095, n. 2
Continuiamo ad analizzare quelle ipotesi di nullità matrimoniale che riguardano la capacità a prestare il consenso per porre in essere un atto di volontà idoneo a dar vita al matrimonio.
Si tratta di un particolare caso di incapacità al matrimonio che incide sulla naturale capacità dell’uomo al matrimonio.
Il Codice di Diritto Canonico, come è stato già evidenziato qui, ha delineato, con il canone 1095, ai nn. 1-3, tre figure tipiche riconducibili a tale più generale ipotesi di nullità matrimoniale.
Il defectus discretionis iudicii (can. 1095, n. 2)
Assumono rilievo invalidante le anomalie psichiche o caratteriali che non sono considerate vere e proprie affezioni psicotiche (o come si dice “malattie mentali”) e che non incidono sulla generale capacità di intendere e di volere del soggetto. Sono persone che non presentano carenze vistose nella normale attività di relazione, che risultano spesso inserite nella vita sociale e professionale, ma che non posseggono un grado sufficiente di consapevolezza e libertà di fronte agli obblighi fondamentali del matrimonio.
Si hanno così: personalità psicopatiche, nevrosi, psicastenia, isteria, immaturità psichica o affettiva o anche situazioni contingenti che possono produrre nel soggetto stati di intima conflittualità, di grave indecisione, di estrema ansietà, che mal si conciliano con quella responsabile consapevolezza, con quell’equilibrio delle facoltà psichiche necessario per esprimere un consenso matrimoniale veramente idoneo a dar vita ad un impegno destinato a durare tutta la vita e a coinvolgere profondamente l’esistenza individuale.
Dal punto vista probatorio, tramite perizia, occorrerà dimostrare la sussistenza di particolari condizioni morbose o particolari stati di natura psichica che abbiano influito negativamente sulla normale autonomia della volontà, rendendo il soggetto incapace di resistere alle pulsioni interne e di conservare una sufficiente libertà di autodeterminazione.
Canone 1095, n. 2 CJC
Sono incapaci a contrarre matrimonio:
- coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente.
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